Indicazioni e chiarimenti del Ministero sulla certificazione verde in ambito scolastico

15.10.2021 20:01
Categoria: Emergenza coronavirus, Sicurezza sul luogo di lavoro

Con la nota prot. n.1534 del 15/10/2021 il Capo Dipartimento Istruzione del Ministero fornisce una sintesi delle norme contenute nella Legge 24/09/2021 n.133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2021 e in vigore dal 2 ottobre, riguardante l’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
La norma ha integrato e in parte modificato le disposizioni già in atto nella scuola in applicazione del DL 6 agosto 2021 n. 111 e del successivo DL 10 settembre 2021 n. 122, i cui contenuti risultano di fatto riassorbiti dalla legge 133.
La nota del Capo Dipartimento, articolata per temi desunti anche dalle richieste di chiarimento pervenute dalle istituzioni scolastiche, contiene una serie di indicazioni riguardanti in particolare gli obblighi e le sanzioni previste sia carico del personale dipendente che di chi accede ad altro titolo alle strutture scolastiche, le modalità di effettuazione dei controlli (ed eventuali sanzioni per omesso controllo), con indicazioni operative sulle procedure da seguire per contestare le violazioni e per i conseguenti provvedimenti.
Di particolare rilievo le indicazioni riguardanti i casi di sospensione dal servizio a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata nei confronti del personale privo di certificazione. Tale sospensione ha termine nel momento in cui viene acquisito il possesso della certificazione, ma occorre anche attendere, per la ripresa del servizio, che giunga a scadenza il contratto di supplenza stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso, contratto che ai sensi della legge 133/2021 non può avere durata superiore a 15 giorni (art. 9 ter, comma 2).
Sempre per effetto di quanto prevede la legge 133/2021 (art. 9 ter, comma 5), non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.
Qualora acceda ad una struttura un lavoratore esterno privo di certificazione, la sanzione amministrativa prevista (da 400 a 1.000 euro) per tale violazione, accertata dal Dirigente Scolastico, sarà a carico del suo datore di lavoro; la sua irrogazione è di competenza del Prefetto.
Sono invece di competenza dei Direttori Regionali gli accertamenti relativi a eventuali violazioni dell’obbligo di controllo da parte dei Dirigenti Scolastici; questi ultimi accerteranno la violazione degli obblighi di controllo da parte del personale che essi stessi avranno a tal fine eventualmente delegato.