Presa di servizio il 1° settembre, qualche precisazione

25.08.2016 08:38
Categoria: Assenze e permessi, Personale docente

Con l'avvicinarsi del primo settembre e considerato il protrarsi di molte operazioni di sistemazione del personale docente (esiti dei tentativi di conciliazione, assegnazioni provvisorie, sistemazione del personale in esubero a livello nazionale) molti si chiedono quali siano gli obblighi di servizio, quali istituti contrattuali possono essere fruibili e quali le conseguenze sullo stipendio per tutto il personale che si trovasse nella impossibilità, in quella data, di assumere servizio nella scuola in cui lavorerà nel 2016/17.
Ricordiamo allora che per tutti, in assenza di provvedimenti di utilizzo ovvero di assegnazione provvisoria in altra scuola, c'è l'obbligo di assumere servizio nella scuola ottenuta con le procedure di mobilità, compreso l'incarico conferito per "chiamata" del dirigente o per assegnazione da parte dell'USR.
Per i docenti già in ruolo entro il 2014/2015, nonché per gli assunti in ruolo nel 2015/2016 - che abbiano preso regolarmente servizio il 1° settembre 2015, o in data successiva perché assunti in corso d'anno - e per coloro che hanno differito la presa di servizio al 1° luglio 2016, in caso di assenza giustificata con diritto a retribuzione (ad es. malattia) non ci sono conseguenze economiche perché lo stipendio è regolarmente attivo e si interrompe solo per assenze che non danno diritto a retribuzione (ad es. aspettativa).
Coloro che invece avevano differito la presa di servizio al 1° settembre 2016 (supplenti fino al 31 agosto o impegnati in altre attività lavorative), premesso che un'eventuale assenza che comporti il rinvio della presa di servizio deve essere sostenuta da motivata giustificazione (ad esempio malattia), i giorni non lavorati non potranno essere retribuiti in quanto solo con la presa di servizio la scuola attiva con NOIPA il diritto alla retribuzione.
Il diritto alla retribuzione è invece riconosciuto in caso di mancata presa di servizio dovuta ad assenza per maternità obbligatoria. Per quanto riguarda l'astensione facoltativa, ovvero l'aspettativa senza assegni, occorre farne richiesta al nuovo dirigente scolastico perché la stessa possa essere accolta e consentire di assentarsi a partire dal 1° settembre.