Ferie non godute, le norme non sono retroattive

09.08.2012 17:47
Categoria: Personale precario, Trattamento economico, Trattamento fine rapporto

Sul tema del "pagamento delle ferie" non godute interviene il Dipartimento della Funzione Pubblica e lo fa in termini che confermano la fondatezza delle nostre argomentazioni sulla non retroattività di applicazione dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012 (spending review).

Nella nota 32937 del 6.8.2012, in risposta a quesito dell'ANCI, si afferma che il divieto di pagamento delle ferie, in base ai principi generali che governano l’applicazione delle leggi nel tempo, non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore della disposizione "poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista".

In particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia le situazioni in cui le ferie risultano maturate prima di tale data e come in determinati casi ne sia incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto di lavoro o della sua cessazione.

Trova così autorevole conferma la validità della tesi sostenuta dal sindacato in forte opposizione a quelle del Direttore generale del bilancio del MIUR nell'incontro del 30 luglio, così come si rafforzano le ragioni che sostengono l'atto di diffida predisposto dalla Segreteria Nazionale della Cisl Scuola ai primi di agosto, affinchè tutte le proprie strutture se ne avvalgano per avviare l'eventuale contenzioso.

È il caso di evidenziare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato al MEF copia del parere espresso, ritenendo opportuno che - in considerazione dei risvolti finanziari che comporta - anche il Ministero dell'Economia si pronunci in materia.