Nuove classi di concorso a cattedre/posti di insegnamento (sc. secondaria): osservazioni CISL Scuola allo schema di Regolamento

17.06.2009 15:59
Categoria: Classi di concorso e concorsi, Riforma Sistema Scolastico, Scuola secondaria

A seguito della specifica informativa (svoltasi presso il MIUR lo scorso 8 giugno), la Segreteria Nazionale della CISL Scuola - dopo una attenta lettura ed analisi della bozza di Regolamento relativa all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di istruzione secondaria e dei relativi allegati -  ha prodotto all'Amministrazione pertinenti e puntuali osservazioni.

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Premessa

L'operazione è sicuramente complessa e - anche se, per fortuna, non interviene sulle classi di concorso per così dire "fondamentali" relative cioè a insegnamenti più diffusi e numerosi - coinvolge comunque un grande numero di quelle di diversa derivazione alle quali afferiscono una larga varietà di titoli di studio d'accesso.

Di fondamentale importanza, anche al fine di percepire l'entità del fenomeno, è, quindi, conoscere il numero dei docenti e dei posti, distinti per classi di concorso, che saranno coinvolti in tale operazione e i titoli  di studio posseduti dal personale di ruolo (ricordiamo che rilevazioni di tal genere erano state da tempo richieste dalla CISL Scuola proprio per acquisire un quadro di conoscenza chiaro ed oggettivo, in particolare in relazione alla situazione degli ITP).

Non entriamo minutamente nello specifico delle scelte operate dalla commissione preposta allo studio degli accorpamenti delle discipline, che dobbiamo ritenere sia stata composta da esperti, ma sentiamo di dover esprimere alcune perplessità sul piano dei criteri che hanno determinato alcune decisioni e su alcuni contenuti della bozza di Regolamento.

Da auspicare che il principio ispiratore dell'operazione, e quindi il mandato assegnato all'organo tecnico di studio, non sia esclusivamente quello alla base dell'art. 64 del decreto-legge 112/08, cioè il risparmio economico, ma piuttosto quello di un'operazione che, seppure scaturita dall'esigenza di un impiego più razionale delle risorse e quindi di controllo della spesa, assuma un'ottica di attenzione alla peculiarità e specificità degli insegnamenti e quindi alla qualità delle competenze. Per quanto ci riguarda attribuiamo fondamentale valore al garantire in ogni caso la qualità degli insegnamenti.

Giova ricordare che circa dieci anni fa sono state effettuate modifiche ed accorpamenti di classi di concorso funzionali ad una gestione più flessibile del personale anche a fronte di innovazioni di ordinamento adottate in via amministrativa.

L'operazione, che ha coinvolto grandi ambiti disciplinari, ha mostrato una grande complessità ed indubbi elementi di criticità. Si è sviluppata nel corso di un impegnativo confronto con le Organizzazioni Sindacali che hanno mostrato, pur in un contesto di attenzione alle dovute tutele per il personale,  di essere una controparte affidabile ad individuare le soluzioni funzionali al sistema scolastico ed i risultati hanno mostrato attenzione alle professionalità e alle competenze necessarie agli insegnamenti.

Ci sembra invece che, in questo caso, il confronto con il Sindacato sia stato collocato in fase residuale e che, in relazione all'analisi della bozza di Regolamento, non si ponga adeguata attenzione ad alcuni problemi di fondamentale importanza; è evidente, invece, il forte "peso" che scaturisce dal vincolo economico contenuto nell'art. 64 del decreto-legge 112/08.

Entriamo, ora, nel merito di alcune questioni che ci sembra rivestano particolare rilievo.

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Eliminazione "Tabella D"

La CISL Scuola ritiene comprensibile, in relazione alla modifica ordinamentale in corso, ed anche condivisibile, in linea di massima, l'accorpamento delle classi di concorso della "Tabella D", relativa agli insegnamenti negli istituti d'arte, purché questo non produca una perdita forte di esperienze e competenze oggi indirizzate verso un cultura che coniuga il sapere con il saper fare e che rischia di andare dispersa senza trovare alcuna sede alternativa di collocazione.

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La qualità degli insegnamenti, la formazione in servizio e le riconversioni

Per il personale già con contratto a tempo indeterminato, la CISL Scuola ritiene necessario un piano di interventi di formazione in servizio che parta dalle competenze e abilità possedute e traguardi il personale verso i nuovi confini. Questo non risulta presente nella bozza di Regolamento, che piuttosto assume quale residuale e ipotetica la formazione in servizio e dichiara esplicitamente che dovrà essere effettuata senza oneri a carico dello Stato, ma con le sole esigue risorse di fonte contrattuale.

Sottolineiamo, infatti, che in alcuni casi le nuove aggregazioni sono costituite con classi di concorso cui si accede con titoli di studio assolutamente diversi (ad es.: la vecchia 62/A, "Tecnica della registrazione del suono", confluita nella classe A03, "Audiovisivo", e la nuova C11, "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche", costituita dalle precedenti 26/C e 27/C, rispettivamente, laboratorio di elettronica e di elettrotecnica). E' di tutta evidenza l'esigenza di interventi formativi.

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I titoli di accesso e le competenze necessarie per i nuovi insegnamenti, la qualità del servizio

Dal Regolamento traspare l'intenzione di accontentarsi di avere personale con competenze parziali rispetto agli insegnamenti che afferiscono alla più ampia nuova classe di concorso.

All'art. 3, infatti, si prevede il riconoscimento di tutti i titoli di accesso precedentemente previsti e si individuano nuovi titoli di studio solo per le nuove classi di concorso (inerenti, peraltro, esclusivamente il nuovo liceo musicale e coreutico).

La CISL Scuola ritiene che avere personale qualificato per tutti gli insegnamenti previsti nella classe di concorso debba essere assunto come esigenza prioritaria.

La mobilità e l'utilizzo di docenti con titoli parziali, pertanto, potrebbe imporre limiti e vincoli. Ma in tal caso l'intera operazione assumerebbe caratteristiche puramente formali e non produrrebbe né gli effetti richiesti dall'art. 64 né si trasformerebbe in uno strumento di flessibilità organizzativa e di razionalizzazione nella gestione delle risorse. Tra l'altro, tale impostazione avrebbe, ovviamente, anche riflessi sulla definizione degli organici.

Potrebbe essere necessario tenere in evidenza la provenienza della cattedra o del posto anche ai fini dell'attribuzione del personale in fase di mobilità. Utilizzando l'esempio più banale: nella  definizione degli organici, ai fini della mobilità del personale, per le classi di concorso 75 e 76, bisognerebbe tener distinti i posti provenienti da steno-dattilo da quelli di trattamento testi, visto che i titoli di accesso e le competenze degli insegnanti in servizio di ruolo sulle due classi (a meno di esperienze maturate individualmente) sono profondamente diverse.

Non crediamo che si possano tenere distinte, nel tempo, le tipologie di posto, ciò anche in relazione alle innovazioni conseguenti alla riforma in atto, al fine di consentire l'accesso solo al personale che ne ha le competenze. E' necessario, piuttosto, prevedere le condizioni perché il personale non appartenga alla classe di concorso solo formalmente, ma acquisisca le competenze necessarie richieste per tutti gli insegnamenti attraverso un adeguato piano di formazione in servizio.

L'articolazione interna delle tipologie di posti, una volta portata a compimento la riforma, sarà sempre più evanescente o addirittura inesistente; per cui sembra troppo semplicistico quanto affermato all'art. 3. E' corretto e doveroso convalidare, come fase transitoria ad esaurimento, i titoli del personale di ruolo, ma accanto a ciò va esplicitato l'impegno alla formazione in servizio. Contestualmente devono essere previsti i nuovi titoli a regime, corrispondenti alle competenze complessive cui anche il personale di ruolo deve tendere.

Del resto l'esperienza è stata già affrontata nel '98 con la normativa di accompagno del D.M. 39 ed ha dato risultati accettabili.

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 "Tabella C": insegnamenti tecnico-pratici, formazione in servizio

Il problema si pone in modo particolare per gli insegnamenti tecnico-pratici. Per quanto riguarda le classi della "Tabella C" le aggregazioni proposte, infatti, corrispondono, nella massima parte, agli ambiti disciplinari dal 10 al 20, già previsti dal D.M. 354 del 10.8.1998 e mai condotti a regime, in quanto non sono stati attuati i corsi di riconversione previsti dal decreto, nonostante le ripetute sollecitazioni presentate dalla CISL Scuola e dalle altre Organizzazioni Sindacali.

La bozza di Regolamento ora in discussione prevede un accorpamento tout court e relega la formazione ad un'ipotesi. Ciò non può che lasciare perplessi in considerazione, come già affermato sopra, dell'oggettiva e profonda diversità dei titoli di accesso.

L'Amministrazione per oltre 10 anni non ha consentito la mobilità negli ambiti succitati neanche nelle situazioni di esubero, a causa dell'assenza dei percorsi di formazione. Appare ora sicuramente preoccupante e lascia fortemente perplessi il cambio di orientamento e la marginalità con cui è assunto dall'Amministrazione, nel testo, l'impegno della formazione in servizio del personale con riferimento, in particolare, a quanto previsto all'art. 4, commi 1 e 2.

Da notare che nel corso degli anni la CISL Scuola - proprio per dare completa attuazione al D.M. 354 e di fronte all'inerzia dell'Amministrazione nelle iniziative di formazione da attivare per il personale ITP, cioè diplomato - aveva chiesto che fosse consentito a tale personale di partecipare perfino ai percorsi di formazione ex D.M. 85. Richiesta che non è stata accolta.

Riteniamo che vadano definiti, a seguito di un'attenta valutazione dei titoli di studio e professionali posseduti dai soggetti interessati, moduli di formazione necessari ai processi di riconversione per l'organizzazione dei quali devono essere coinvolte le Università che finora si sono sottratte (alla formazione in servizio del personale diplomato).

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Rigidità del Regolamento

Poiché siamo di fronte ad un processo in fieri, necessariamente complesso, con problematiche le cui conseguenze non è facile, ora, prevedere tutte e ad una formula di Regolamento molto rigida, è necessario prevedere nel testo il rinvio a strumenti di flessibilità che in tempi successivi possano consentire di intervenire sulla materia, ove necessario, con decretazione correttiva. Sentiamo l'esigenza di introdurre uno strumento flessibile di modifica del Regolamento, non solamente collegato all'attuazione della riforma come previsto nella bozza, che individui una fase transitoria durante la quale siano possibili interventi di adeguamento.

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Le relazioni sindacali e la contrattazione

La modifica delle classi di concorso prelude a tutta una serie di interventi che coinvolgono il personale, a partire da quello di ruolo. E' fondamentale che sia previsto un esplicito rinvio alle sedi negoziali competenti per tutte le materie che coinvolgano le condizioni di lavoro dei docenti.

Bisognerà determinare, in sede ovviamente contrattuale, le condizioni di mobilità dei titolari provenienti, ad esempio, da ex classi di concorso distinte (es.: trattamento testi e steno-dattilo) verso i posti che l'attuazione della riforma non renderà più distinguibili in termini di provenienza (es. 75 o 76 à A58). Al personale devono essere date garanzie di chiarezza e trasparenza.

Queste problematiche sono state affrontate con serietà e rigore in occasione della precedente modifica; deve essere ripresa, ora, l'esperienza precedente per offrire il  necessario quadro di certezze.

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Sostegno

La bozza non fa alcun riferimento all'insegnamento di sostegno: non si declina la collocazione delle nuove classi e di quelle rivisitate nelle aree disciplinari della scuola secondaria superiore per l'insegnamento del sostegno. Deve essere rideterminato il Decreto 25 maggio 1995, n. 170.

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Personale precario

Al personale precario devono essere garantite le opportunità di lavoro di cui dispone al momento, non precludendo insegnamenti cui oggi possono accedere.

Sembrerebbe corretto ed adeguato affermare con chiarezza per le nuove procedure di reclutamento la possibilità di accesso all'intera classe di concorso, anche di coloro che sono in possesso dei titoli oggi validi.

Manca, inoltre, qualsiasi riferimento alla condizione di coloro che sono inseriti con riserva.

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Alcune sottolineature tecniche e il problema del reclutamento

Non c'è alcun cenno alle classi di concorso relative agli insegnamenti prestati nelle scuole di lingua ladina e tedesca.

Manifestiamo perplessità per la stesura dell'art. 4, comma 3, ove si afferma che "... il personale ... conserva il diritto a permanere nelle graduatorie ad esaurimento di cui ... e precedentemente compilate". Cosa significa l'affermazione "precedentemente compilate"?. Vanno ricompresi gli inserimenti in corso di  aggiornamento delle graduatorie.

Anche all' art. 4, comma 4, si afferma che "il personale docente di III fascia conserva il diritto a permanere ...".

Le graduatorie d'istituto si rinnovano biennalmente, cosa significa permanere? Si produce una sorta di graduatoria permanente di III fascia che consente solo a chi ora si inserisce di entrare con i vecchi titoli ed acquisire l'abilitazione per la classe di concorso di nuova istituzione (come? con quali procedure?). Oppure si matura il diritto all'assunzione solo per i posti per i quali si è oggi in possesso dei titoli di accesso?

O piuttosto, fino alla definizione del nuovo modello di formazione iniziale saranno bloccate nuove procedure di reclutamento?

In ogni caso il Regolamento deve definire in ciascuna classe di concorso di nuova aggregazione i titoli di studio di accesso funzionali al complesso degli insegnamenti  compresi nelle nuove classi, ai fini dell'ingresso  ai nuovi percorsi.

La CISL Scuola, in conclusione, ritiene opportuno un ulteriore incontro per approfondire e chiarire alcune questioni: nel testo, infatti, sono presenti sia enunciati poco chiari sia elementi di incertezza.