Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e ATA (2008/09). Sottoscritto il CCNI. Scadenza domande: 4 luglio

17.06.2008 16:29
Categoria: Comandi e utilizzazioni, Mobilità, Personale ATA, Personale docente, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria

E' stato sottoscritto, nella serata di ieri, il testo del nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico. La scorsa settimana il "tavolo contrattuale" era stato sospeso per l'esigenza rappresentata dalle Organizzazioni Sindacali di aprire il confronto sull'adeguamento degli organici alla situazione di fatto, situazione particolarmente sentita quest'anno in considerazione delle criticità rappresentate dai territori a causa della complessa vicenda di riduzione degli organici in atto e degli ulteriori "tagli" che la Finanziaria 2008 prevede per la scuola.

Chiariti sia il quadro di "contesto politico" a seguito dell'incontro dei Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali con il Ministro sia, sul piano tecnico (con i Dirigenti MIUR), alcuni elementi di rassicurazione sul rispetto dei criteri per la formazione delle classi e dell'esercizio del diritto allo studio (elementi acquisiti dall'Amministrazione, durante gli incontri di giovedì scorso), le Organizzazioni Sindacali medesime hanno mantenuto l'impegno per una rapida conclusione dei lavori.

Ciò anche al fine di salvaguardare i tempi necessari allo svolgimento delle contrattazioni regionali e le procedure di gestione del personale correlate all'avvio del nuovo anno scolastico.

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per tutto il personale (docenti ed ATA) al 4 luglio 2008.

Le principali modifiche apportate riguardano

  • l'articolato sulle assegnazioni provvisorie: art. 7 (docenti) e 18 (ATA);
  • il riconoscimento della precedenza ai portatori di handicap in situazione di gravità "rivedibile";
  • il recepimento nel testo di tutti i chiarimenti emanati nel corso degli ultimi due anni.

Come si ricorderà il contratto lo scorso anno fu confermato senza apportare modifiche.

La CISL Scuola ha sollecitato l'Amministrazione a rendere disponibili, in tempi brevi, i modelli di domanda.

A causa del protrarsi della specifica riunione, è stata rinviata alla prossima settimana la parte di trattativa relativa al contratto per l'utilizzazione del personale inidoneo.

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Sintesi delle principali variazioni apportate al CCNI

sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2008/09

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Assegnazioni provvisorie art. 7 (docenti) e art. 18 (ATA)

Sono state ampliate le opportunità per poter richiedere il ricongiungimento ai diversi componenti della famiglia, con riferimento ai figli maggiorenni e ai genitori.

Il contratto prevede ora che - oltre all'assegnazione provvisoria per gravi esigenze di salute - si possa chiedere indifferentemente il riavvicinamento al coniuge o al convivente, ai figli, anche maggiorenni e ai genitori.

Sono state mantenute, invece, le distinzioni già previste nell'apposita tabella per l'attribuzione del punteggio (Allegato 2 per i docenti e Allegato 5 per il personale ATA) in modo da non alterare le priorità che scaturiscono da specifiche esigenze di famiglia quali il ricongiungimento al coniuge, a figli minori o maggiorenni disabili, a genitori di età superiore ai 65 anni, a coniuge, figli o genitori con gravi disabilità.

Le tabelle, pertanto, non sono state modificate rispetto ai soggetti che danno diritto al punteggio: sono stati effettuati soltanto degli adeguamenti "lessicali".

Sono variate, invece, le condizioni per il riconoscimento del punteggio relativo a familiari portatori di handicap grave che viene ora riconosciuto anche in presenza di certificazione "rivedibile" (non più solo permanente), purché la durata del riconoscimento travalichi quella dell'assegnazione provvisoria. Al riguardo si rimanda al paragrafo successivo.

Si evidenzia che dalle modifiche apportate deriva che potrà essere possibile presentare la domanda di assegnazione provvisoria "a punti zero" (senza, cioè, l'attribuzione di alcun punteggio) nei casi di ricongiungimento ad un figlio maggiorenne o a genitori di età inferiore a 65 anni.

Sono stati recepiti e integrati, infine, i chiarimenti condivisi (diramati dall'amministrazione negli ultimi due anni) in merito al trattamento delle domande di assegnazione provvisoria in assenza di indicazione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento (rif. note prot. n. 1853 del 23.6.2006 e prot. n. 2029 del 14.7.2006), con ulteriori precisazioni procedurali circa la prevalenza delle preferenze territoriali espresse anche rispetto all'eventuale richiesta di classi di concorso o posti diversi da quelli di titolarità.

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Precedenze: portatori di handicap in situazione di gravità "rivedibile" (art. art. 8 - docenti e art. 19 - ATA)

Per far fronte ai nuovi orientamenti delle ASL che sempre più spesso - pur certificando la situazione di gravità e l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale - tendono a rilasciare certificazioni temporanee con clausola di "rivedibilità" entro un determinato termine (ad es. dopo due anni), è stato previsto il riconoscimento della precedenza anche in tali situazioni purché la durata del riconoscimento medesimo travalichi quella dell'assegnazione provvisoria. In tal senso sono stati adeguati i suddetti specifici articoli (8 e 19) del CCNI.

Quanto al riconoscimento del punteggio sono state adeguate esclusivamente le tabelle delle assegnazioni provvisorie, mentre non sono state apportate modifiche alla sezione "esigenze di famiglia" delle tabelle per le utilizzazioni. Ciò per non variare situazioni consolidate rispetto all'individuazione del soprannumerario e alla conseguente mobilità, ancorché di durata annuale: si conferma, così, il criterio adottato negli ultimi anni che prevede siano applicate le medesime tabelle di valutazione per la mobilità definitiva (trasferimenti e passaggi) e annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

Negli articoli citati sono stati recepiti, inoltre, i chiarimenti e le precisazioni già introdotti nel CCNI sulla mobilità riguardo:

  • la convivenza con il soggetto disabile quale requisito sufficiente ad attestare l'assistenza;
  • la non sussistenza - al fine del riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 - anche di affini (oltre ai parenti) in grado di effettuare l'assistenza al soggetto disabile.

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Docenti di religione cattolica

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica è stata richiamata la valutazione già effettuata nella graduatoria unica regionale prevista dall'art. 10, commi 3 e 4, O.M. 27/08, eventualmente aggiornata con nuovi titoli successivamente acquisiti.

E' stato precisato, inoltre, che i docenti di religione che ottengano l'utilizzazione su diversa sede scolastica (all'interno della diocesi e per il settore formativo di titolarità) non devono presentare, nel successivo anno scolastico, domanda di conferma sulla sede assegnata.