INPDAP - Nota Operativa n. 8 del 4.5.2006 (adempimenti e procedure per le adesioni a previdenza complementare)

18.05.2006 18:57
Categoria: Personale ATA, Personale docente, Previdenza e quiescenza

L'INPDAP ha recentemente diramato la nota operativa n. 8 del 4.5.2006 con la quale l'Istituto richiama e aggiorna le disposizioni già impartite con precedenti provvedimenti circa "gli adempimenti e le procedure per le adesioni alla previdenza complementare" (Fondo Espero per i lavoratori della scuola).

La nota, in particolare, si sofferma su alcuni aspetti procedurali sui quali gli interessati debbono porre la massima attenzione per le possibili e derivanti conseguenze.

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Inammissibilità della domanda di adesione al Fondo Espero

In base allo Statuto del Fondo sono da considerarsi inammissibili le domande di adesione che manchino anche di uno solo dei seguenti requisiti:

  • sottoscrizione della domanda di adesione da parte del lavoratore
  • sottoscrizione e/o timbro da parte del datore di lavoro
  • data di sottoscrizione da parte del datore di lavoro
  • sottoscrizione della domanda di adesione avvenuta prima di tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato

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Recesso e revoca della domanda di adesione ad Espero

Lo Statuto di Espero non prevede questa facoltà e in ogni caso le istanze di recesso o revoca non riguardano la competenza dell'INPDAP.

In caso di presentazione di tali istanze, l'Istituto dovrà comunicare agli interessati che le stesse devono, comunque, essere direttamente proposte al Fondo.

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Nuova domanda di adesione da parte di soggetto già iscritto

Può verificarsi il caso di iscritti i quali - nell'ambito di un rapporto di lavoro successivo a quello durante il quale hanno aderito al fondo pensione - producano una nuova domanda di adesione pur non avendo chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare.

In questi casi, poiché la condizione di iscritti non è venuta meno, il modulo di adesione non deve essere considerato nuova domanda ma, in linea di massima, come comunicazione di riattivazione della contribuzione.

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Assenza di "data inizio e fine" dei rapporti di lavoro e di altri dati informativi

La mancata indicazione nel modulo di adesione della data di inizio del primo rapporto di lavoro e della data di inizio e della data finale di quello in corso con una pubblica amministrazione non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di adesione.

L'assenza di queste informazioni, tuttavia, può avere conseguenze sulla corretta registrazione dell'adesione medesima.

Per esempio, la mancanza del termine iniziale e finale del rapporto di lavoro a tempo determinato in corso non consente di verificare l'ammissibilità della domanda.

Analogamente, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'assenza della data di inizio può rendere poco agevole il controllo sulla corretta determinazione della categoria di appartenenza del lavoratore (TFR ovvero optante).

Altrettanto problematica è l'assenza di altri elementi informativi essenziali.

Per queste ragioni, nella precedente nota operativa 5/2005 è stato precisato che il modulo di adesione non va considerato irricevibile ma occorre sospenderne il caricamento e segnalare tempestivamente, con l'apposito modulo, l'assenza di una delle seguenti informazioni: 1) codice fiscale dell'amministrazione/ufficio di servizio del datore di lavoro; 2) codice fiscale del lavoratore; 3) regime di appartenenza del lavoratore (TFR o optante) quando questa circostanza non è rilevabile in nessun altro modo; 4) data di inizio del rapporto di lavoro in corso; 5) data di fine del rapporto di lavoro in corso (con riguardo ai soli rapporti a tempo determinato).

Negli altri casi di informazioni mancanti, la domanda di adesione va caricata anche se vanno comunque richieste le informazioni assenti sempre mediante il modulo di segnalazione (allegato alla nota operativa 27/2005).