Personale ATA: gli accordi per la valorizzazione professionale. Un importante risultato per i lavoratori

12.05.2006 16:12
Categoria: Contratti Scuola, Personale ATA

I due accordi per la "valorizzazione professionale del personale ATA" - raggiunti dopo una lunga trattativa e firmati mercoledì scorso, 10 maggio - hanno il merito di aprire una reale dinamica professionale ed economica nello specifico settore lavorativo, sbloccando una situazione ferma da anni.

Essi realizzano, inoltre, due significativi obiettivi della "Vertenza Nazionale ATA" aperta unitariamente da CGIL-CISL-UIL e sostenuta dalla manifestazione del personale ATA tenuta a Roma lo scorso 1° dicembre.

Gli accordi in questione attuano due importanti istituti contrattuali:

  • l'art. 7 del CCNL 7.12.2005 (secondo biennio economico 2004-2005);
  • l'art. 48 del CCNL 24.7.2003 (quadriennio 2002-2005).

Entrambi regolano forme di mobilità professionale, per quanto diverse, che rappresentano modalità di evoluzione della carriera professionale ATA cui corrisponde un beneficio economico fondamentale e non accessorio.

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ART. 7 CCNL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

L'accordo è immediatamente esecutivo, senza bisogno di autorizzazione e registrazione previste per i contratti integrativi. Esso regola criteri, procedure e modalità per l'attribuzione - al personale ATA a tempo indeterminato dei profili di area A e B - di un miglioramento economico permanente (330 € per l'area A e 1000 € per l'area B, percepiti in 13 mensilità, pensionabili, con effetti sul TFS/TFR) in relazione allo svolgimento di ulteriori mansioni in aggiunta ai compiti già previsti dai rispettivi profili professionali.

Si configura quindi una nuova posizione stipendiale "orizzontale" perché il personale che vi accede non cambia area e profilo di appartenenza, né si dà luogo, quindi, alla definizione di organici specifici.

Esso si presenta come una opportunità aperta a tutti, oggi finanziata dalle risorse economiche certificate come disponibili e quindi avviata gradualmente (riguarda allo stato attuale il 25% del personale, ossia circa 40.000 unità), ma che sarà successivamente alimentata da specifiche risorse che le parti destineranno ad hoc in sede contrattuale.

Il complesso delle risorse (33 milioni di euro) è stato ripartito per provincia tra i diversi profili in relazione alla consistenza dell'organico di diritto, individuando così il contingente numerico del personale beneficiario (vai allo specifico "file" pdf, allegato 1).

L'intera procedura, che si svolge a scala provinciale, prevede:

  • la domanda degli interessati (vai allo specifico "file" pdf, allegato 3), veicolata dalle scuole con procedura informatizzata, che contiene la dichiarazione dei titoli valutabili (vai allo specifico "file" pdf, allegato 2);
  • la formulazione di graduatorie provinciali per ogni profilo;
  • la frequenza di uno specifico corso di formazione (art. 7) funzionale alle ulteriori mansioni da praticare, cui accede il 5% di personale in più rispetto al contingente numerico di miglioramenti economici disponibili;
  • l'attribuzione - a conclusione dell'attività formativa - del beneficio economico al personale collocato nella graduatoria in posizione utile;
  • lo scorrimento successivo alle graduatorie in caso di cessazioni dal servizio di personale cui fosse stato precedentemente attribuito il beneficio economico o di incremento del contingente numerico per effetto di nuove risorse destinate all'istituto contrattuale.

PROCEDURE ATTUATIVE E SCADENZARIO:

  • PUBBLICAZIONE ACCORDO sui siti Intranet ed Internet del MIUR: 18 maggio 2006
  • PRESENTAZIONE DOMANDE (20 giorni dalla pubblicazione): dal 19 maggio 2006 al 7 giugno  2006 compresi
  • PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE (da parte dei CSA entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande): 7 luglio 2006
  • PRESENTAZIONE RECLAMI INDIVIDUALI AL CSA (5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie): 12 luglio 2006
  • PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE: subito dopo la definizione degli eventuali reclami

ATTIVITA' DI FORMAZIONE (tempi e organizzazione territoriale da definire in sede di contrattazione regionale):

  • AREA A - corso completo: 42 ore; corso abbreviato (*): 18 ore
  • AREA B - corso completo: 56 ore; corso abbreviato (*): 20 ore

(*) Per effetto del credito riconosciuto a coloro che hanno già frequentato i corsi di qualificazione organizzati ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa 20 luglio 2004.

 

L'accordo ha inoltre opportunamente definito una soluzione (art. 4) relativa alle ricadute sull'organizzazione del lavoro nelle scuole all'inizio del prossimo anno scolastico ed alla regolazione del regime dei compensi per evitare i rischi di una sperequazione economica tra il personale destinatario degli incarichi specifici (art. 47 CCNL) e quello destinatario dell'art. 7, per il quale continua a restare l'incompatibilità ad assumere incarichi specifici.

L'accordo e tutta la documentazione allegata sono stati già trasmessi alle Direzioni Regionali (con nota n. 616 dell'11.5.2006) e saranno divulgati alle scuole attraverso la rete Internet e Intranet del MIUR per l'apertura dei termini di presentazione delle domande (dal 19 maggio al 7 giugno 2006) e l'avvio delle fasi gestionali ed organizzative successive, in carico all'Amministrazione periferica.

L'attuazione dell'istituto richiede necessariamente un apposito contratto integrativo regionale (richiamato con chiarezza nella citata nota ministeriale 616) per regolare sul territorio l'organizzazione dei costi di formazione (vai allo specifico "file" pdf, allegato 4) e l'uso dei finanziamenti ad essa destinati (la relativa Direttiva Ministeriale indica l'attuazione dell'art. 7 come una priorità di spesa che impegna le scelte di destinazione delle risorse assegnate alle Direzioni Regionali).

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ART. 48 CCNL QUADRIENNIO 2002-2005

Lo strumento attuativo si configura come un contratto integrativo nazionale, che andrà sottoscritto definitivamente dopo le procedure di certificazione e di autorizzazione previste formalmente. Sarà quindi concretamente esigibile per l'anno scolastico 2007/08.

Anche per questo motivo, nel testo dell'intesa firmata le Organizzazioni Sindacali e il MIUR hanno concordato di perfezionare compiutamente l'accordo entro il 30 giugno prossimo, in modo da regolare anche una necessaria fase transitoria per l'accesso del personale dall'area B all'area D (l'area C è vuota in quanto manca di organici) e la tabella di valutazione dei titoli che, per quanto basata sulle grandi tipologie adottate per l'art. 7, andranno diversamente individuati e ponderati.

Per norma contrattuale, l'art. 48 si configura come una procedura selettiva, cui possono accedere quanti sono in possesso dei titoli già previsti dal CCNL quadriennale.

Il personale ATA interessato potrà produrre domanda per una provincia a scelta (art. 4), anche per più profili professionali, ovviamente in ragione dei titoli posseduti (art. 3).

La mobilità dall'area di appartenenza all'area superiore è regolata a cadenza triennale, in relazione ad un'aliquota di posti dichiarati disponibili fissata in prima applicazione al 20% (percentuale che le parti potranno rideterminare successivamente in relazione ad alcuni parametri che sono stati indicati nell'art. 1), in quanto la mobilità professionale si configura come una vera e propria nuova assunzione.

Nei suoi elementi costitutivi, il modello concordato riprende l'impianto dell'art. 7 (graduazione del personale sulla base dei titoli posseduti e corsi di formazione specifici - art. 6 - per una quota di personale percentualmente superiore alle aliquote di posti disponibili), ma si differenzia sostanzialmente in quanto, come già ricordato, i passaggi di mobilità verticale si realizzano attraverso una procedura concorsuale selettiva che dà luogo all'assunzione in un'area professionale superiore.

Il personale che produrrà domanda, perciò (le modalità operative ricalcano quelle già definite per l'art. 7), accederà ad appositi corsi di formazione che si concluderanno con un esame finale (art. 3 e art. 9). La graduatoria di merito per determinare il diritto alla mobilità professionale verrà formulata sommando il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli con quello ottenuto nell'esame finale (art. 7).

Le graduatorie così ottenute saranno integrate ed aggiornate in relazione alla cadenza temporale delle procedure concorsuali.

Per la copertura dei posti disponibili saranno utilizzate prioritariamente le graduatorie ad esaurimento della legge 124/99, secondo le aliquote di legge (art. 8).

Il valore politico dell'accordo è tutto evidente: diventa finalmente esigibile un istituto contrattuale che favorisce l'evoluzione professionale ed economica del personale ATA, superando il vecchio concorso riservato, bloccato da anni dalle politiche di restrizione della spesa del Governo e dal disimpegno del MIUR.