Personale ATA ex Enti Locali. Ricorsi concernenti la ricostruzione della carriera: positive novità giurisprudenziali
Vari "giudici del lavoro" (tra i quali quello del Tribunale Civile di Trani, vedi "file" allegato) continuano ad accogliere - pur in presenza della norma contenuta nell'art. 1, comma 218, della legge 266/05 (la "Finanziaria" 2006) - i ricorsi presentati dal personale ATA transitato dagli Enti Locali allo Stato, riconoscendo il diritto all'integrale anzianità maturata.
I giudici di merito, infatti, ritengono che la norma in questione non possa essere considerata interpretativa delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, della legge 124/1999, bensì norma innovativa e quindi priva di efficacia retroattiva.
In conseguenza di ciò, i ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 2006 devono, a loro avviso, essere discussi e decisi.
Questo orientamento dei giudici del lavoro conferma la validità della posizione assunta dalla CISL Scuola, che ha ritenuto necessario procedere - comunque - nella tutela del personale interessato, contestando la legittimità del valore interpretativo che si intende conferire alla disposizione contenuta nella legge 266/2005.
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Il giudice del lavoro di Venezia, inoltre - accogliendo la richiesta dello studio legale delegato dalla struttura territoriale della CISL Scuola - ha rinviato alla Corte Costituzionale (con ordinanza dello scorso 4 aprile) la questione di legittimità della norma in contestazione (il suddetto comma 218 dell'art. 1) che dovrà ora essere vagliata dal "giudice delle leggi", che potrebbe anche dichiararla non conforme al dettato della Costituzione.
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