Superamento del periodo di prova del personale scuola (a.s. 2007/08). Dal MPI una nota di chiarimenti
03.03.2008 14:31
Categoria: Anno di formazione, Periodo di prova, Personale ATA, Personale docente, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria
Come preannunciato, l'Amministrazione ha diramato - con la nota prot. 3699 del 29.2.2008 - gli specifici chiarimenti richiesti dalle Organizzazioni Sindacali.
Nella nota 3699 - oltre a richiamare le disposizioni già emanate negli scorsi anni (C.M. n. 267/91, nota prot. n. 39/01, nota prot. n. 196/06, nota prot. n. 2081/07) - è precisato quanto segue, con particolare riferimento al personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica nell'a.s. 2007/08 e assunzione del servizio dal prossimo 1° settembre (a.s. 2008/09):
- il periodo di servizio prestato come supplente nell'anno scolastico in corso (anno di retrodatazione giuridica) è valido ai fini della prova, purché svolto per non meno di 180 giorni nello stesso insegnamento o classe di concorso (o nell'insegnamento di materie affini) ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale;
- le attività di formazione in ingresso (vedi nota prot n. 3577/08) possono essere svolte nel corso dello stesso anno scolastico. Ciò è consentito anche alle "lavoratrici-madri", pur se assenti dal servizio.
La nota 3699, inoltre, chiarisce che:
- il personale neo assunto a tempo indeterminato - che sceglie di fruire degli articoli 36 o 59 del vigente CCNL - è tenuto a superare il periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità. Ciò in quanto a tale personale durante il periodo di supplenza svolto si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato;
- le attività di formazione in ingresso sono effettuate una sola volta nel corso della carriera. Dette attività, pertanto, non devono essere ripetute dal personale docente già a tempo indeterminato e assunto in altro ruolo.
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