Contrattazione di istituto - Il giudice ci dà ragione
Il giudice del lavoro di Bologna ha accolto il ricorso per comportamento antisindacale proposto dalle strutture di Imola e Bologna della CISL Scuola e della Flc CGIL, dichiarando, con un importante e ben motivato decreto (emesso lunedì scorso, 21 marzo) l'antisindacalità del comportamento di tre dirigenti scolastici i quali si erano rifiutati di svolgere la contrattazione di istituto su alcune delle materie previste dall'art. 6 del CCNL Scuola (segnatamente le lettere h, i, m).
Il giudice ha basato la sua decisione sui sotto riportati elementi:
- le materie in contestazione sono “materie di confine” tra l'ambito della concreta organizzazione del lavoro (esclusa dalla contrattazione) e l'ambito dell'effetto che le scelte organizzative esercitano sulle condizioni di lavoro degli addetti, in quanto tale appartenente alla contrattazione integrativa;
- la trattativa sui criteri e le modalità non interferisce con le decisioni organizzative e di gestione di pertinenza del dirigente scolastico;
- i dirigenti scolastici in questione si sono posti in aperto e voluto contrasto con le indicazioni ricevute dal MIUR, che, con una pluralità di comunicazioni, aveva invitato i dirigenti scolastici ad applicare le norme contrattuali vigenti, e in particolare l'art. 6 del CCNL.
Dalle considerazioni svolte il giudice ha tratto la convinzione che i dirigenti hanno adeguato il loro comportamento agli orientamenti dell'associazione professionale di appartenenza (ANP). Essi non solo non potevano avere timore di porre in atto, svolgendo la contrattazione integrativa sulle materie contestate, comportamenti “contra legem”, ma dovevano considerare che l'art. 34 del decreto legislativo 165/01, attribuisce ai dirigenti scolastici la capacità e i poteri, compresa la capacità di negoziazione integrativa la quale, mantenuta nei limiti descritti, non poteva essere in nessun caso considerata “contra legem”.
Ritenendo, quindi, che i dirigenti chiamati in giudizio avessero agito con completa coscienza e volontarietà e con la consapevolezza che tale condotta poteva integrare gli estremi del comportamento antisindacale, il giudice ha riconosciuto con il decreto citato l'antisindacalità del rifiuto di contrattazione integrativa, ordinando la cessazione di tale comportamento e condannando i convenuti alla rifusione alle organizzazioni ricorrenti delle spese processuali, liquidate in € 1200,00 per diritti e in € 1800,00 per onorari.
La pronuncia del giudice conferma in gran parte, e rafforza, la posizione più volte espressa dalla CISL Scuola, che ha sempre sostenuto la legittimità della contrattazione dei criteri e delle modalità attraverso i quali viene data concreta applicazione alle scelte di natura organizzativa del lavoro, che non interferisce con i poteri dirigenziali neppure nell’accezione contenuta nel nuovo art. 5, comma 2, del decreto legislativo 165/01, come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 150/09.
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