SIGLATO IL 26 OTTOBRE il CCNL FISM

30.10.2007 12:41
Categoria: Contratti FISM

Il 26 ottobre è stato siglato a Roma il CCNL FISM 2006-2009.

Il testo, prima della firma definitiva, è ora sottoposto alle assemblee dei lavoratori e alle riunioni degli organi statutari delle OO.SS.

 


In breve sintesi:

  • DIRITTI SINDACALI
    • La rappresentanza sindacale sui posti di lavoro (RSA) ha diritto a 75 ore di permesso retribuito su base annua INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO. Nel precedente CCNL 2002-2005 le ore di permesso erano 60 (20 ore per quadrimestre).
    • E’ riconosciuto il diritto alle assemblee provinciali IN ORARIO DI LAVORO (in deroga all’art. 20 della legge 300/70), su accordo tra le parti.
  • RAPPORTI DI LAVORO
    • Apprendistato professionalizzante: obbligo di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato.
    • Lavori atipici : il ricorso al lavoro autonomo è limitato alle sole figure professionali non previste dal CCNL.
  • DECORRENZA E DURATA
    • Le parti hanno concordato una decorrenza contrattuale, normativa ed economica, quadriennale.
  • TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
    • Aumenti (Livello VI° di riferimento): 200 euro a regime (80 euro – sett. 2007, 60 euro – sett. 2008, 60 euro – sett. 2009). La riparametrazione per gli altri livelli è stata realizzata sul montante finale e non sulle singole quote ripartite.
    • Aumenti periodici di anzianità (liv. V° e VI° di riferimento): 31 euro mensili.
    • Perequazione scatti di anzianità: gli scatti di anzianità relativi agli anni 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 sono perequati ai valori degli scatti al 31/12/06.
  • EMERSIONE
    • Le parti definiranno in sede di Commissione paritetica nazionale le modalità di attuazione dei percorsi di emersione e di riallineamento al CCNL delle istituzioni scolastiche che operano al di fuori dello stesso.
  • ORARIO DI LAVORO
    • Al personale docente di scuola dell’infanzia, che svolge un orario settimanale oltre le 32 ore, sono riconosciuti:
      • 26 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo (orario settimanale di 35 ore);
      • 18 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo (orario settimanale di 34 ore);
      • 9 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo (orario settimanale di 34 ore);
    • Le parti hanno precisato con dichiarazione congiunta che le ore non svolte dal personale docente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, ovvero anche al di fuori delle 44 settimane, non sono soggette ad alcuna forma di recupero da parte del lavoratore, né possono essere imputabili a ferie.
    • Il docente di scuola dell’infanzia, con un orario di lavoro di 35 ore, potrà usufruire nell’arco dell’anno scolastico di 61 giorni lavorativi tra permessi retribuiti e ferie (30 giorni lavorativi di ferie, 4+1 giorni di festività abolite e S. Patrono, 26 giorni lavorativi di permesso retribuito). · Definiti specifici articoli che regolamentano la materia degli infortuni sul lavoro e patologie oncologiche.
  • Diritto allo studio: i permessi per il diritto allo studio (150 ore annue) sono inoltre concessi per la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento.
  • Con dichiarazione di intenti le parti hanno assunto l’impegno a verificare, entro il 31 dicembre 2008, la possibilità di integrare fino al 100% la retribuzione delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria.

La copia del CCNL, siglata lo scorso 26 ottobre in allegato alla presente comunicazione, sarà oggetto di una rilettura prima della firma e della stampa del testo definitivo, fermo restando quanto sin qui definito. Saranno altresì aggiornati gli allegati al CCNL .