Parità scolastica e rapporti di lavoro dei docenti
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e Snals richiedono il ritiro della nota n. 11477 del 6.12.2005 e un urgente incontro finalizzato al raggiungimento di corrette e chiare disposizioni applicative della legge 62/2000 e al ripristino della legalità
Con la nota prot
Con la nota prot. n. 11477 del 6 dicembre 2005 il MIUR ha fornito alcune indicazioni in merito alle condizioni che determinano la concessione o la revoca della parità scolastica, in riferimento alla natura del rapporto di lavoro del personale docente in servizio presso le scuole paritarie.
Il MIUR, in sostanza, ha ritenuto di dover suggerire ai direttori regionali un atteggiamento flessibile, in considerazione del fatto che la legge 30/2003 ha introdotto «tipologie di rapporti di lavoro non riconducibili con certezza alle due tradizionali categorie del lavoro subordinato e di quello autonomo», invitandoli a non adottare provvedimenti di revoca della parità o di diniego della stessa fondati «esclusivamente sulla natura dei rapporti di lavoro che i gestori instaurano con il personale docente», richiamando comunque il rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge 62/2000.
E' certamente discutibile l'affermazione secondo la quale un contratto di lavoro a progetto non sarebbe sicuramente riconducibile ad una categoria di lavoro autonomo. L'articolo 61 del decreto legislativo 276 del 2003, infatti, precisa che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa» e il successivo articolo 63 stabilisce che «il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto».
Non vi è quindi dubbio sulla natura autonoma del rapporto di lavoro derivante da un contratto di lavoro a progetto: dal momento che l'articolo 2222 del codice civile (inserito nel titolo sul lavoro autonomo) definisce il contratto d'opera come quello che si ha «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente», è di tutta evidenza la natura di questa tipologia di contratto.
Lo stesso richiamo del MIUR al rispetto dei principi fondamentali della legge 62, quindi, comporta da un lato la non sanzionabilità del contratto a progetto utilizzato dai gestori delle scuole paritarie, in quanto specificamente assimilabile ad una prestazione d'opera (consentita dal comma 5 dell'articolo 1 della legge) e dall'altro la obbligatoria integrazione di tali contratti nel limite del 25% complessivo di prestazioni di lavoro non dipendente che permette il mantenimento o la concessione della parità.
Ne consegue che i direttori generali possono consentire l'utilizzazione di tali forme di contratto di lavoro, ancorché non specificamente previste dal richiamato comma 5, ma che devono verificare che non eccedano il limite del 25%, al di là del quale le scuole violerebbero comunque le disposizioni vigenti e sarebbero passibili delle sanzioni previste dalle medesime.
Interpretazioni diverse, pertanto - nel senso di una generica ed immotivata apertura del contratto a progetto oltre il limite del 25% imposto dalla legge - devono ritenersi illegittime e quindi sanzionabili.
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e Snals Confsal hanno inviato una lettera unitaria con la quale si richiede
ü il ritiro della nota contestata
ü un urgente incontro finalizzato sia al raggiungimento di corrette e chiare disposizioni applicative della legge 62 sia al ripristino della legalità in quelle istituzioni scolastiche paritarie che hanno eluso quanto stabilito dalla legge in tema di rapporto di lavoro