Dimensionamento, spetta alle Regioni. Sugli organici decide lo Stato.
Spetta alle Regioni decidere in materia di dimensionamento delle scuole, ma è legittimo che lo Stato non assegni il Dirigente se l'istituto è troppo piccolo. Lo afferma la Corte Costituzionale con la sentenza 147/2012.
Lo Stato non può imporre alle Regioni di costituire obbligatoriamente istituti comprensivi, nè stabilire quale debba essere la loro consistenza in termini di alunni. E' legittima, però, la decisione dello Stato di non assegnare il Dirigente Scolastico agli istituti di dimensioni troppo ridotte. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza n. 147 della Corte Costituzionale - pubblicata ieri, 7 giugno - pronunciata in esito al giudizio sul ricorso con cui alcune Regioni avevano impugnato le norme contenute nel decreto legge 98 del 2011, in particolare nell'art. 19, di cui il comma 4 (obbligo di realizzare comprensivi di almeno 1000 alunni) viene dichiarato illegittimo, mentre è fatto salvo il successivo comma 5 (non assegnazione del Dirigente alle scuole con meno di 500 alunni).
Una sentenza che se da un lato si muove nel solco di precedenti pronunce della Corte, riconoscendo ancora una volta il potere esclusivo delle Regioni in materia di dimensionamento, dall'altra conferma la titolarità dello Stato in materia di gestione delle risorse di organico, considerando legittima la norma che conferisce all'Amministrazione il diritto di non assegnare il Dirigente Scolastico se le dimensioni dell'istituto non raggiungono una soglia minima indicata dalla legge.
Al di là di quanto potrà concretamente accadere per i piani già deliberati dalle Regioni, di cui è difficile immaginare una radicale revisione nonostante il venir meno della norma da cui hanno preso le mosse, lo scenario che si prefigura è comunque tale da imporre, in ogni caso, un esercizio attento ed equilibrato delle rispettive prerogative da parte dei soggetti istituzionali coinvolti (Regioni e Stato), che sarebbe quanto mai auspicabile si attenessero, nei loro comportamenti, a quel principio di "leale collaborazione" che ispira la riforma del titolo V della Costituzione.
Se è vero che le Regioni hanno oggi la possibilità di costituire istituzioni autonome senza l'obbligo di rispettare parametri numerici stringenti, è altrettanto vero che lo Stato ha visto confermata la sua facoltà di fissare la soglia sotto la quale non si attribuisce la Dirigenza (e per gli effetti di successive integrazioni della norma di legge nemmeno il DSGA): fin troppo facile immaginare quale peso potrebbe avere, in prospettiva, l'esercizio di questa prerogativa a fronte di un dimensionamento eccessivamente disinvolto delle scuole.
Sui contenuti della sentenza, e sulle sue conseguenze, l'Ufficio Legislativo della Cisl Scuola ha predisposto una specifica nota di commento.