Decreto-legge 112/08 (art. 72). Istruzioni operative del Dipartimento della Funzione Pubblica
Con la circolare n. 10 del 20.10.2008 il Ministro Brunetta detta disposizioni applicative dell'art. 72 del decreto-legge 112/2008, articolo che regolamenta tre specifici argomenti, riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
Precisamente:
- l'esonero dal servizio (che per esplicito dettato legislativo non si applica al personale della scuola);
- il trattenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del limite massimo di età (65 anni);
- la risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.
Come detto, il primo argomento non riguarda il personale della scuola e, pertanto, non costituirà oggetto di analisi. Sono invece di stretta attualità - anche per Comparto Scuola - le questioni riguardanti l'applicazione delle modifiche introdotte dal decreto 112 al regime del trattenimento in servizio (già regolamentato dall'art. 16 del decreto legislativo 503/92) e della risoluzione del rapporto di lavoro correlato all'anzianità contributiva maturata.
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Il trattenimento in servizio - le nuove disposizioni
I commi da 7 a 10 del suddetto art. 72 hanno innovato la disciplina contenuta nell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 503/92; la modifica del regime dei trattenimenti in servizio ha trasformato una atto doveroso (trattenimento in servizio per un ulteriore biennio a domanda del dipendente che compiva il limite massimo di età) in atto facoltativo. L'Amministrazione, quindi, valuterà - d'ora in poi - discrezionalmente l'istanza degli interessati, tenendo conto (come afferma la circolare 10):
- delle particolari esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione;
- della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti;
- dell'efficiente andamento dei servizi.
Le Amministrazioni sono invitate ad adottare preventivamente criteri generali volti a regolamentare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti.
Le nuove norme fissano anche dei termini per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio, che sono indicati in un arco di tempo che va dai 12 ai 24 mesi antecedenti il compimento del limite di età.
L'art. 72 regolamenta anche una fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni, nel corso della quale:
- sono fatti salvi i trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 112 (25.6.2008) e quelli disposti con riferimento alle domande presentate nei sei mesi successivi alla medesima data;
- le amministrazioni sono tenute a riconsiderare, con provvedimento motivato, sulla base delle nuove disposizioni, i provvedimenti di trattenimento già adottati con decorrenza nel periodo 1°.1/31.12.2009;
- i provvedimenti di trattenimento in servizio già disposto con effetto a decorrere dal 1°.1.2010 decadono automaticamente e gli interessati sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini previsti dalle nuove disposizioni.
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Il trattenimento in servizio - problemi per il personale della scuola
La circolare 10 chiarisce che i nuovi termini prescritti dall'art. 72 non si applicano al personale della scuola, per il quale rimane ferma la previsione del d.P.R. 351/98, che rinvia la fissazione dell'apposito termine ad uno specifico provvedimento del Ministro dell'istruzione.
La fase transitoria non riguarda il personale della scuola, per il quale non possono esistere provvedimenti che autorizzino il trattenimento in servizio con decorrenza dilazionata.
Le domande sono presentate, infatti, entro il 10 gennaio e hanno effetto dal 1° settembre successivo; le ipotesi regolamentate dai commi 9 e 10 dell'art. 72, pertanto, non si riscontrano nell'ambito scolastico: i prossimi eventuali trattenimenti in servizio saranno richiesti nei termini prescritti dal predetto decreto ministeriale e avranno la normale decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
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Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni - le nuove disposizioni
L'art. 72 introduce nell'ordinamento (anzi, sarebbe più corretto dire "reintroduce in parte", in quanto un'analoga disposizione, ancor più drastica - che prevedeva il collocamento a riposo d'autorità del personale che raggiungesse i 40 anni di servizio - esisteva già nel rapporto di pubblico impiego statale anteriormente al 1971) una causa di risoluzione del rapporto di lavoro collegata alla maturazione dell'anzianità massima contributiva (40 anni), risoluzione attivabile discrezionalmente da parte dell'amministrazione.
Il comma 11 dell'articolo, infatti, prevede che «nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi».
Ciò significa che le amministrazioni sono tenute a verificare, in riferimento a ciascun dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se e quando matura la predetta anzianità contributiva, valutando a quel punto se risolvere o meno tale rapporto di lavoro e, nel primo caso, dando un termine di preavviso di sei mesi che consenta comunque la cessazione dal servizio senza che si produca soluzione di continuità tra il trattamento retributivo e il trattamento di quiescenza.
Anche in questo caso la circolare 10 raccomanda alle amministrazioni interessate l'adozione di criteri generali sulla base dei quali procedere all'applicazione della nuova disciplina, come atto di indirizzo generale, tra i quali sono suggeriti:
- l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento;
- la razionalizzazione degli assetti organizzativi;
- le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione.
La disposizione in questione è immediatamente applicativa e, pertanto, precisa la circolare 10, le amministrazioni possono procedere a risolvere il contratto di lavoro - nel rispetto del periodo di preavviso prescritto - di quei dipendenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 112 (25.6.2008) avevano già maturato la prescritta anzianità contributiva.
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, è specificato che le amministrazioni dovranno tenere conto delle nuove disposizioni al momento in cui conferiscono l'incarico a favore di dirigenti prossimi alla maturazione del requisito: il provvedimento di attribuzione dell'incarico, quindi, dovrà contenere una clausola che indichi la possibilità dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. In assenza di tale clausola l'amministrazione dovrà astenersi dall'esercitare la facoltà di risoluzione per l'intera durata dell'incarico.
La facoltà è permanente, nel senso che non si esaurisce al momento della maturazione del massimo requisito contributivo, ma può essere esercitata da quel momento in poi, sempre, ovviamente, nel rispetto del termine dei sei mesi.
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Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni - problemi per il personale della scuola
Il punto problematico nell'applicazione di questa nuova disposizione è costituito dal termine di preavviso, che, mentre può essere considerato applicabile al personale appartenente all'area dirigenziale, mal si attaglia al personale docente e ATA.
La circolare 10, tuttavia - contrariamente a quanto chiarito a proposito del trattenimento in servizio - non suggerisce una regolamentazione specifica per il personale della scuola.
E' necessario, quindi, chiedere al MIUR chiarimenti in ordine all'applicazione del comma 11 dell'art. 72, considerando la particolare scansione dei tempi di cessazione dal servizio previsti per il personale scolastico.
Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, le specificazioni generali contenute nella circolare 10 fanno ritenere che - non essendovi nei provvedimenti di incarico in atto la clausola relativa alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro - i Direttori Regionali non debbano procedere ad esercitare tale facoltà fino ad esaurimento del periodo di incarico.
Anche in questo senso sarà necessario ottenere precise delucidazioni da parte del MIUR.
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- cislscuola_FunzPubbl_UPPA_Circ_10_20ott_08.pdf286 K