ESTERO NEWS 7/2008 - Valutazione servizio prestato all’estero: a) la cronaca; b) le sentenze favorevoli; c) alcuni suggerimenti
Con sentenze n. 22242 – 22246 – 22247 il Tribunale di Roma – sezione lavoro – ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto all’aumento del servizio prestato all’estero come anzianità giuridica permanente, utile, quindi, per tutto lo sviluppo di carriera.
Valutazione del servizio prestato all’estero:
a) la cronaca
La CISL Scuola fin dal 2002 (vedi Estero News 29/2002) ha rivendicato la corretta applicazione dell’articolo 673 comma 1 del decreto legislativo n. 297/1994 con la quale “Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo "Nonostante tale rivendicazione l’Amministrazione ha applicato tale disposizione legislativa in modo restrittivo per cui i benefici della maggiore valutazione sono stati limitati ad una semplice e pura anticipazione di aumenti economici che non hanno prodotto alcun effetto nella progressione di carriera. Di fronte a tale atteggiamento la CISL SCUOLA (vedi Estero News 10 – 13 – e 14 del 2004), dopo aver verificato con lo studio legale dell’avvocato Colnago, la fattibilità del ricorso al giudice del lavoro competente per tutte le controversie in materia di retribuzione del personale, ha suggerito agli interessati di seguire la via del ricorso per ottenere il pieno riconoscimento del servizio prestato all’estero.
b) tre sentenze favorevoli alla tesi della CISL SCUOLA
Le tesi sostenute dalla CISL SCUOLA sono state nuovamente confermate dal Giudice del lavoro, infatti nell’udienza dell’11 dicembre 2007, il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso proposto da tre docenti, assistiti dallo studio legale di fiducia della CISL SCUOLA, ha pubblicato le sentenze n. 22242, 22246 e 22247 dando lettura del seguente Dispositivo:
“Dichiarato il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all’estero nei periodi di cui al ricorso nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera e dunque ai fini dell’anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendi superiori, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal CCNL del comparto.Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Il testo completo delle tre sentenze è rinvenibile nel file allegato.
c) alcuni suggerimenti
Al personale della scuola che ha prestato servizio di ruolo all’estero, si suggerisce di esaminare, con la massima attenzione, i decreti di inquadramento e/o di ricostruzione/progressione di carriera ricevuti, al fine di verificare che la norma sulla valutazione del servizio prestato all’estero sia stata correttamente applicata.
Nel caso in cui il riconoscimento del servizio all’estero non sia stato applicato nel senso indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7968/2003 (vedi estero news 10/2004) e dalle tre sentenze del Tribunale di Roma indicate alla lettera b), gli interessati potranno avviare una specifica controversia di lavoro, previa proposizione della prescritta richiesta di tentativo di conciliazione, per ottenere la corretta applicazione del beneficio previsto dal suindicato articolo 673, comma 1 del decreto legislativo 297/1994.
Si ritiene opportuno ricordare che l’azione legale deve essere avviata entro cinque anni dalla data di ricevimento dei decreti che si vogliono impugnare.
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