Il Ministero del Lavoro - con nota prot. n. 292 del 21.1.2009 - ha fornito indicazioni e chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 40, comma 4, legge 133/08. Questa disposizione, permetterà agli Uffici del Lavoro di acquisire una "banca dati" sulla situazione occupazionale dei soggetti disabili, da utilizzare per un collocamento lavorativo più funzionale e mirato alle esigenze sia dei disabili che delle aziende.
Categorie protette
Lavoratori disabili: comunicazione telematica del prospetto informativo. Intervento tempestivo e positivo della CISL Scuola
Graduatorie permanenti: "osservazioni" unitarie
FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola hanno inviato al MIUR, in data odierna, le "osservazioni" alla bozza di decreto dirigenziale concernente le graduatorie permanenti del personale docente
Riportiamo, di seguito, le "puntuali osservazioni (predisposte da FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola) alla bozza di decreto concernente le graduatorie permanenti del personale docente" delle quali annunciavamo la presentazione nella notizia di martedì scorso, 15 marzo.
Il personale scolastico disabile e le assunzioni
FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola scrivono unitariamente al MIUR a tutela dei diritti dei lavoratori disabili
Richiesto un urgente incontro in materia
La CISL Scuola è intervenuta ripetutamente presso il MIUR - nella scorsa vera, con una nota a firma del suo Segretario Generale, e, da ultimo, durante l'incontro svoltosi lo scorso 6 luglio su "organico di fatto", "assunzioni in ruolo" e "precariato", insieme alle altre Organizzazioni Sindacali - per denunciare il grave e discriminante orientamento dell'Amministrazione nei riguardi del personale disabile (ex lege 68/99) che si troverebbe così, nel corso delle prossime procedure inerenti le graduatorie permanenti, impossibilitato a far valere i propri titoli di riserva con grave nocumento individuale e di un diritto garantito dalla legge.
Con una nuova iniziativa unitaria — una lettera inviata ieri ai dirigenti MIUR - FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola
- ribadiscono, in maniera articolata e puntuale, la propria posizione: il personale interessato, cioè, non doveva attestare lo stato di disoccupazione al momento della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale (qual è quella in questione) e non è tenuto ad attestarlo al momento dell'assunzione;
- sollecitano nuovamente un confronto in merito, da tenersi in tempi ristretti e comunque compatibili con l'inizio delle operazioni di "nomina".
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FLC Cgil — CISL Scuola — UIL Scuola
Le scriventi Segreterie Nazionali dei sindacati scuola CGIL, CISL e UIL, intendono denunciare l'orientamento gravemente discriminante che si sta attuando, nel corso delle procedure per il rinnovo delle graduatorie permanenti, nei confronti degli aspiranti appartenenti alle categorie protette i quali, alla luce delle disposizioni dettate (in particolare di quanto indicato nei modelli 1 e 2 per la presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e inserimento riguardanti le graduatorie di terza fascia), sarebbero impossibilitati a far valere i titoli di riserva nelle assunzioni da pubblico concorso.
Nelle pagine, rispettivamente, 9 e 6 dei predetti modelli, infatti, si richiede di dichiarare di avere diritto "in quanto disoccupato/a" alla riserva dei posti in virtù dei titoli posseduti, precisando, nel modello 1, che lo stato di disoccupazione doveva essere stato posseduto all'atto della inclusione in graduatoria permanente o all'atto dell'aggiornamento.
Si è, quindi, ritenuto che i soggetti disabili, ai fini della fruizione dei benefici ad essi garantiti dalla legge 68/1999, debbano trovarsi in stato di disoccupazione con la conseguente iscrizione alle liste speciali esistenti presso le direzioni regionali del lavoro all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie permanenti, senza tenere conto di quanto disposto in particolare dell'articolo 16, comma 2, della predetta legge che dispone quanto segue: "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".
L'errata interpretazione di tale norma rischia ora di ledere i diritti di coloro che appartengono alle categorie tutelate dalla citata legge, nonché di provocare gravi ripercussioni sulle procedure di assunzione sia del personale docente che del personale ATA, nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto ad essere nominato in via privilegiata a chi sia titolare del diritto all'assunzione obbligatoria.
Infatti la diversa e restrittiva interpretazione della nuova normativa in materia di tutela in materia di lavoro delle persone disabili adottata dal MIUR determina, come evidenziato, una situazione gravemente lesiva — e discriminatoria — nei confronti di coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge (inabilità di grado superiore al 45%), non potrebbero farli valere nella procedura concorsuale in quanto risulta sostanzialmente impossibile che i disabili iscritti o che aspirino ad essere iscritti nelle graduatorie permanenti possiedano — a causa dei contratti di natura precaria che stipulano nel corso dell'anno scolastico — i requisiti per l'iscrizione nelle liste speciali, soggetta tra l'altro, in virtù di quanto disposto dal 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
