FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e Snals Confsal prendono posizione riguardo all'evidente e immotivata disparità nella retribuzione degli assistenti amm.vi che sostituiscono il DSGA
Sollecitato incontro urgente al MIUR
Da più parti si segnala che agli assistenti amministrativi a tempo indeterminato sostituenti il DSGA (ex art. 11 bis del CCNI "utilizzazioni") sia corrisposto il trattamento economico riservato ai supplenti annuali (iniziale di livello) e non l'indennità di funzioni superiori (ex art. 69, CCNL '99).
La CISL Scuola - unitariamente a FLC Cgil, UIL Scuola e Snals - prende posizione riguardo all'evidente e immotivata disparità: con la nota riportata di seguito, nel richiamare le disposizioni contrattuali che sostengono la richiesta, sollecita al MIUR un incontro urgente per l'adozione di un provvedimento chiarificatore.
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""Da FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal
a Dott. G. Cosentino - Direttore Generale della Direz. Gen. Personale MIUR
Oggetto: Sostituzione DSGA. Applicazione ai sensi dell'art. 11 bis del CCNI utilizzazioni
Alle scriventi Organizzazioni Sindacali pervengono numerose segnalazioni sul trattamento economico riservato agli assistenti amministrativi a tempo indeterminato utilizzati in altre scuole per sostituire i DSGA ai sensi dell'art. 11 bis del CCNI 13.6.2005.
Risulta del tutto ingiustificabile che in tali situazioni si operi una disparità di trattamento economico rispetto a quello spettante nei casi affidamento dell'incarico all'assistente amministrativo della scuola ai sensi dell'art. 55, comma 2, del vigente contratto.
Si ritiene necessaria l'adozione di un provvedimento con il quale si chiarisca che al personale individuato con le procedure del CCNI citato vanno applicate le medesime disposizioni già impartite da codesta Amministrazione con la nota prot. n. 724 del 2.12.2003: "In caso di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi con conferimento di incarico all'assistente amministrativo ai sensi dell'art. 55, comma 2, del vigente contratto, allo stesso compete l'indennità di funzioni superiori di cui all'art. 69 sopra menzionato, da liquidarsi da parte dell'istituzione scolastica con imputazione alla voce di spesa relativa alle supplenze brevi. Al medesimo competono, altresì, a carico del fondo dell'istituzione scolastica, con finanziamenti specifici, l'indennità di amministrazione spettante al direttore dei servizi generali ed amministrativi, detratto il compenso individuale accessorio in godimento, e la quota variabile dell'indennità di amministrazione (art. 86, c. 2, lett. i del vigente contratto)".
La nota, pur se emanata in data precedente alla stipula del Contratto sulle utilizzazioni, per evidente analogia non può che applicarsi anche con riferimento all'art. 11 bis con il quale viene disciplinata la procedura per l'utilizzazione di personale in altra scuola ai fini dell'affidamento dell'incarico di sostituzione del DSGA, incarico che ai sensi di quanto richiamato dall'art. 55 è di competenza esclusiva del Dirigente scolastico e non del dirigente del CSA.
Le diverse modalità di retribuzione previste dalla stessa circolare riguardano situazioni relative ad assunzioni a tempo determinato (conferimento di supplenze sulla base delle graduatorie permanenti dei responsabili amministrativi o ai sensi dell'art. 58 del CCNL), non assimilabili al provvedimento di utilizzazione di un assistente amministrativo presso scuola diversa da quella di titolarità.
Si richiede incontro urgente.
Roma, 15 dicembre 2005
FLC Cgil: Enrico Panini
CISL Scuola: Francesco Scrima
UIL Scuola: Massimo Di Menna
Snals Confsal: Gino Galati""
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