Dimissioni Giusta Causa e trattamento di disoccupazione
Con circolare n°163 del 20.10.03 l'I.N.P.S aveva, a suo tempo, dettato precise indicazioni in merito alla possibilità per i lavoratori che si erano dimessi per giusta causa (esempio tipico il mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) di accedere al trattamento di disoccupazione, a condizione che la relativa domanda risultasse corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui evincere la volontà dei medesimi lavoratori di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.
Perplessità erano sorte allorquando il lavoratore, una volta presentate le dimissioni, avesse comunque percepito quanto dovuto senza aver promosso alcuna azione in giudizio.
Ora l'I.N.P.S, con messaggio n°16410 del 20.07.09, sostiene che il tardivo pagamento delle retribuzioni non esclude lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio non è requisito previsto dal codice civile (articolo 2119) ai fini della legittimità del recesso per giusta causa.
Le domande di disoccupazione presentate dai lavoratori che hanno risolto o risolveranno il rapporto di lavoro attraverso le dimissioni per giusta causa devono, pertanto, essere accolte indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano percepito le retribuzioni spettanti anche in assenza di difesa giudiziale.

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