A proposito di personale da porre in quiescenza come “salvaguardato”

04.06.2014 19:49

La legge 28.10.2013, n. 124, di conversione del decreto-legge 31.8.2013, n. 102 (“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”) ha introdotto all’art. 11-bis alcune modifiche alla "legge Fornero", ampliando la platea di dipendenti ai quali “continuano ad applicarsi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011” nei limiti di risorse stabilite che hanno permesso, via via, la definizione di vari “contingenti” di personale da porre in quiescenza.

Sono nella fattispecie dell’art. 11-bis i lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito di congedo per l'assistenza a persone (diverse dai figli) ovvero di permessi giornalieri previsti dalla legge 104/92 (a condizione di perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015).

La legge 124 precisava anche che il trattamento pensionistico non poteva avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 e che veniva affidato all’INPS il monitoraggio delle domande da effettuarsi sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per perfezionare il diritto al primo trattamento pensionistico utile (tra quota, anzianità contributiva e vecchiaia).

Un certo numero di dipendenti scolastici ha potuto produrre istanza al Ministero del Lavoro ai sensi della suddetta normativa, ricevendo conferma del possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 11-bis; detto personale è però ancora in attesa della comunicazione da parte dell’INPS dell’ulteriore conferma dell’inserimento nel prossimo contingente.

Dal momento che essi, nel caso in cui ricevessero tempestivamente quest’ultima comunicazione sarebbero nelle condizioni di cessare dal servizio con decorrenza dal prossimo 1° settembre appare opportuno che sia consentito loro di produrre nel frattempo, con termini brevi di scadenza, un’istanza condizionata, al fine di evitare che, in assenza di precise direttive ministeriali, gli Uffici scolastici competenti non prendano in considerazione le domande in questione.

Questo il senso di una nota inviata oggi dalla Cisl Scuola al Capo Dipartimento “Istruzione” del MIUR.