Pubblico Impiego - L'Accordo Nazionale Quadro sul trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare

09.03.2006 15:52

L'Accordo Nazionale Quadro del 29.7.1999 per "l'attuazione delle disposizioni della legge 335/95 e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti" all'art. 2, comma 3 ("I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/97 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio") prevedeva che il termine per la suddetta opzione fosse il 31.12.2001.

Il successivo Accordo del 18.12.2001 ha differito detto termine del 31.12.2001 al 31.12.2005, salvo successive proroghe da concordare.

Il successivo Accordo del 2.3.2006 ha differito ulteriormente tale termine al 31.12.2010, salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare.