Il regolamento sulle certificazioni per gli alunni disabili è in Gazzetta. Il vero nodo da sciogliere resta il rapporto 1/138

31.05.2006 21:00

E' auspicabile che in tempi brevi si possano affrontare e risolvere finalmente i nodi strutturali che hanno impedito e impediscono tuttora la piena realizzazione del diritto allo studio, al fine di assicurare a tutti pari opportunità per l'esercizio delle piene prerogative di cittadinanza.

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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2006 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, che ridefinisce le "modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap".

La CISL Scuola ha seguito con attenzione fin dall'inizio l'iter di questo provvedimento (approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2003), evidenziando le carenze dello stesso e chiedendo che si intervenisse puntualmente sul rispetto del diritto dell'alunno con handicap all'integrazione scolastica e quindi all'intervento educativo e didattico fornito dall'insegnante di sostegno, in questo facendosi forte del parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di DPCM, che evidenziava la necessità di eliminare l'aleatorietà della garanzia del diritto all'istruzione dell'alunno con handicap, spesso legata alle situazioni locali e alle conseguenti carenze degli organici di diritto.

Si chiedeva, quindi, con forza, di intervenire sulla modalità di determinazione degli organici, prevedendo un meccanismo perequativo tra le province "eccedentarie" rispetto a quelle nelle quali la carenza di organico non avrebbe consentito di garantire effettivamente il diritto.

Forse i limiti della delega conferita al Governo non hanno consentito di intervenire in questa sede sul problema prospettato anche dall'autorevole parere del Consiglio di Stato, che infatti ipotizzava un intervento legislativo sul rapporto docenti-alunni nel caso questo risultasse errato, o comunque inadeguato rispetto alle esigenze reali.

Duole, comunque, che sul piano dell'attuazione della predetta delega ci si sia limitati ad un intervento in ordine alle competenze per l'autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga, senza prevedere il necessario adeguamento degli organici di diritto, che costituisce la vera soluzione rispetto alla garanzia dei diritti degli alunni con handicap.

Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, è prevista una procedura che vede i genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela, come i soggetti attivi della stessa. Essi, infatti, potranno chiedere, con domanda documentata, appositi accertamenti collegiali, per la verifica, secondo quanto disposto dalla legge 104/1992, dello stato di soggetto in situazione di handicap.

Tali accertamenti devono essere effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Dovranno essere documentati attraverso la redazione di un verbale che individui l'alunno come soggetto in situazione di handicap, e contenere l'indicazione della patologia accertata nonchè la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità. L'unità multidisciplinare prevista dall'articolo 3 del d.P.R. 24.2.1994 provvederà poi alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno.

Una volta in possesso del verbale di accertamento e del documento relativo alla diagnosi funzionale, i soggetti sopra indicati li trasmetteranno all'istituzione scolastica presso la quale l'alunno deve essere iscritto.

Entro il 30 luglio dovrà essere redatto il profilo dinamico funzionale, indispensabile per tutti gli adempimenti di inizio dell'anno scolastico.

In sede di formulazione del piano educativo individualizzato vengono elaborate proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione delle ore di sostegno necessarie.

Gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali e le Direzioni sanitarie delle Aziende sanitarie dovranno adottare accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza, per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi.

Come già ricordato, l'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni è disposta dal Dirigenti scolastico regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità accertata in applicazione del decreto ora vigente, il quale si conclude con una disposizione programmatica, che rinvia ad un'intesa con la Conferenza Unificata la ridefinizione organica delle procedure finalizzate alla realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Per la CISL Scuola il vero nodo da sciogliere è la modifica dell'art. 40, comma 3, della legge 449/97 che ha fissato come criterio per la formulazione dei posti in organico di diritto per il sostegno quello di un posto ogni 138 alunni comunque frequentanti; la forbice troppo ampia tra organico di diritto e quello di fatto (48680 posti di diritto a fronte di 85840 di fatto), inoltre, penalizza fortemente gli alunni che sono privati del principio più volte enunciato dalla normativa (legge 662/96) della continuità didattica.