Compensi del FIS, il sindacato ha diritto di conoscere i destinatari

24.07.2018 16:05
Roma - Palazzo Spada, sede Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza pubblicata il 20 luglio 2018 si è pronunciato sul ricorso proposto dalla CISL SCUOLA di Venezia avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di parziale accoglimento della richiesta di accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 rivolta al dirigente scolastico di un Liceo di Venezia per il rilascio dei documenti recanti i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi.
La pronuncia di cui trattasi è di notevole interesse perché, ad avviso dei giudici della Sezione Sesta, “dette informazioni sono, infatti, necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali di categoria la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”; inoltre nel caso di specie viene chiarito che “nel conflitto fra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza deve essere data prevalenza al primo”.
I giudici della Sezione Sesta del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso della CISL SCUOLA, riformato integralmente la sentenza del Tar per il Veneto che era stata impugnata e ordinato all’Amministrazione di permettere l’accesso a tutti i documenti amministrativi richiesti dalla CISL SCUOLA Venezia entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della sentenza.
E’ evidente l’importanza del principio che viene affermato con questa pronuncia ai fini di un corretto ed efficace svolgimento delle relazioni sindacali d’istituto. D’ora in avanti, infatti, l’Amministrazione rispetto ad una richiesta di accesso agli atti di questo tipo, dovrà tenere in considerazione quanto sancito dai giudici di palazzo Spada e garantire il diritto delle OO.SS di conoscere tutti i documenti e le informazioni relative al processo di formazione, di accesso, di ripartizione e di distribuzione delle somme contenute nel fondo, considerato che la conoscenza di queste informazioni è necessaria per difendere a pieno gli interessi dei quali il sindacato stesso è portatore.