Personale scolastico coinvolto nelle operazioni elettorali, diritti e obblighi

02.06.2016 22:26

Nell’imminenza del voto amministrativo di domenica 5 giugno ricordiamo quanto previsto dalle norme vigenti sia per quanto riguarda i diritti del personale impegnato nelle attività dei seggi elettorali, sia per ciò che concerne gli obblighi del personale in caso di utilizzo dei locali scolastici per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali
E’ tuttora valido il riferimento alla Circolare Ministeriale n. 132 del 29.4.1992, che riporta i testi integrali di alcune note del Ministero del Tesoro dalle quali si evince che i dipendenti civili dello stato, impegnati in operazioni elettorali, hanno diritto al riposo compensativo:

  • per la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni;
  • per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 5 giorni.

E’ esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.

Utilizzo dei locali e sospensione dell’attività didattica
La chiusura delle scuole sede di seggio e la conseguente sospensione delle attività didattica avviene su richiesta delle Amministrazioni comunali agli UUSSRR.

Personale in servizio in scuola non sede di seggio
Il personale docente e ATA in servizio presso una scuola il cui edificio non è sede di seggio è obbligato a svolgere la normale attività didattica e lavorativa.

Personale in servizio in scuola sede di seggio

  • Il personale docente, analogamente alle altre situazioni di sospensione dell’attività didattica (ad es. per causa di forza maggiore, maltempo, disinfestazioni, ecc.) non è tenuto a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell’istituzione scolastica. E’ fatta salva l’eventuale programmazione di attività funzionali all’insegnamento deliberate nell’ambito del POF;
  • per il personale ATA, svolge un ruolo fondamentale la contrattazione di istituto (art. 6 lettere h, e, m del CCNL 2007) che, nel rispetto delle competenze e responsabilità degli Organi Collegiali, del Dirigente scolastico e del DSGA, individua modalità e criteri per un’equa utilizzazione del personale e una eventuale diversa articolazione della prestazione lavorativa in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola. Con apposita disposizione motivata da esigenze lavorative concrete e con congruo anticipo, il personale ATA può essere assegnato a svolgere temporaneamente il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale.

Ovviamente è fatta salva la possibilità di fruire nei giorni delle elezioni, degli istituti contrattuali disciplinati dal CCNL (permessi retribuiti, ferie).