Mobilità tra province statali in cui è stato modificato l'assetto territoriale: integrazione al CCNI del 12.2.2009

04.03.2009 17:30

E' stata sottoscritta - nel pomeriggio di ieri, 3 marzo, presso il MIUR - un'integrazione al CCNI sulla mobilità del prossimo anno scolastico che riguarda la situazione dei docenti titolari in province che presentano modificazioni dell'assetto territoriale (con conseguente passaggio di comuni e delle relative istituzioni scolastiche nella competenza di una diversa provincia statale).

La questione - che già in passato (a.s. 1997/98) era stata risolta con un intervento analogo - si è manifestata ora con urgenza per la situazione presente in Sardegna dove, a seguito di una contrastata legge regionale del 2001 (al riguardo era stato sollevato dal Governo un conflitto di attribuzioni presso la Corte Costituzionale), sono state istituite quattro nuove province ed è stato parzialmente modificato l'assetto di quelle preesistenti.

La legge regionale è divenuta operativa a seguito delle elezioni provinciali del 2005: ma mentre nelle nuove province regionali non sono state attivate sedi decentrate di amministrazioni statali (e, quindi, anche di Uffici Scolastici Provinciali; detta attivazione non è più obbligatoria ai sensi del nuovo ordinamento degli enti locali), il Direttore Regionale ha ritenuto di dover intervenire per il prossimo anno scolastico a seguito del dimensionamento attuato in alcuni comuni della provincia di Nuoro che sono transitati nella provincia di Oristano.

Si tratta di scelte che rientrano nell'esclusiva competenza degli enti locali e delle Regioni, riguardo alle quali la CISL Scuola ha sollecitato un'urgente azione al fine di garantire un'adeguata tutela per il personale della scuola che subirà dal 1°.9.2009 il cambiamento della provincia di titolarità.

L'USP di Oristano, infatti, ha provveduto a modificare i codici dei bollettini ufficiali delle scuole situate nei "nuovi" comuni ricadenti ora nella propria competenza territoriale (attribuiti fino al 31.8.2009 alla provincia di Nuoro).

La CISL Scuola, nel corso del confronto, ha evidenziato e stigmatizzato i ritardi e la parzialità dell'intervento della Direzione Regionale, che si è limitata a prendere atto solo dei provvedimenti di dimensionamento per il prossimo anno scolastico, lasciando inalterata l'ambiguità di appartenenza territoriale di numerosi altri comuni interessati dal nuovo assetto delle province sarde.

Il sindacato GILDA Unams ha ritenuto di non sottoscrivere il contratto integrativo, motivando tale scelta con la mancata accettazione della richiesta di sospensione del cambio di provincia, richiesta che l'Amministrazione ha ritenuto impraticabile in presenza di decisioni della Regione Sardegna delle quali "il tavolo negoziale" non può che prendere atto.

Proprio in considerazione dei provvedimenti già adottati dal MIUR - e che si riflettono sugli organici e sulle operazioni di mobilità del prossimo anno scolastico - la CISL Scuola e le altre Organizzazioni Sindacali firmatarie hanno ritenuto indispensabile introdurre da subito le maggiori garanzie possibili per il personale che desideri restare o rientrare nella provincia di precedente titolarità e che altrimenti sarebbe rimasto privo di qualunque tutela.

Il CCNI sottoscritto ieri (trasmesso in data odierna agli uffici periferici dell'Amministrazione attraverso la nota prot. n. 2866) prevede, infatti - a beneficio esclusivo del personale docente e ATA a cui è stata cambiata la provincia di titolarità - che a partire dall'a.s. 2009/10:

  • in presenza di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni attribuiti ad una diversa provincia, si applichino le disposizioni contenute negli artt. 20 (per il personale docente), 47 e 48 (per il personale ATA) del CCNI sulla mobilità. Ciò comporterà l'assegnazione della titolarità da parte degli USP prima delle operazioni di mobilità (ivi compreso il diritto di opzione, ove previsto, in relazione ai diversi provvedimenti di dimensionamento attuati);
  • i trasferimenti del personale che chieda di rientrare nella provincia di precedente titolarità sono disposti - per i 5 anni successivi alle modifiche introdotte - immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili per la terza fase (prima operazione) delle procedure;
  • il personale - che sia stato già trasferito d'ufficio nel quinquennio antecedente in ovvero da un comune attribuito ad una provincia diversa - mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, sia nel comune di precedente titolarità sia negli altri comuni e sui posti DOP e DOS della provincia richiesta, alle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, punto II e IV del CCNI sulla mobilità. Tale movimento precederà tutti quelli della terza fase.