Titolo di studio per insegnare religione, cosa dice la nuova Intesa

01.08.2012 14:14

La nuova Intesa tra MIUR e CEI siglata lo scorso 28 giugno ha - tra le altre cose - previsto quale nuovo titolo necessario per impartire l’insegnamento della Religione Cattolica (nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ma anche per la scuola dell’infanzia e primaria) la laurea magistrale in scienze religiose, titolo rilasciato dagli istituti superiori di scienze religiose approvati dalla Santa Sede.

Il nuovo titolo accademico, di durata quinquennale, sarà richiesto a partire dall’anno scolastico 2017/18. Nel frattempo, si avvierà una fase transitoria per la quale si definisce in modo puntuale la platea di quanti non saranno obbligati ad avvalersi del suddetto nuovo titolo.

L’esenzione riguarda, oltre ovviamente ai docenti di ruolo e incaricati già in servizio:

  • chi consegue il vecchio magistero in scienze religiose entro l’anno accademico 2013/14;
  • chi consegue una qualsiasi laurea civile più un diploma di scienze religiose entro l’a.a. 2013/14;
  • chi consegue un diploma di scienze religiose entro l’a.a. 2013/14 (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);
  • l’insegnante comune che ha impartito l’Irc per almeno un anno nel periodo 2007-2012 (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);
  • chi, in possesso di uno dei titoli succitati, ha svolto un anno di servizio continuativo entro l'a.s. 2016/17;
  • chi, in possesso di uno dei vecchi titoli previsti dall’Intesa del 1985, ha svolto un anno di servizio continuativo dall'a.s. 2007/08.

Occorre precisare che per servizio continuativo s’intende quello svolto sia per incarico che per supplenza; non può non essere riconosciuto come tale quello previsto dall’art. 11 comma 14 della legge 124/99, cioè della durata di almeno 180 giorni o dal 1° febbraio al termine delle lezioni, compresi gli scrutini, purchè continuativo.