Circolare INPDAP su pensioni, TFS, TFR

10.11.2011 23:12

L’INPDAP ha emanato la circolare 16 del 9.11.2011 contenente indicazioni in merito alle innovazioni introdotte in materia previdenziale dal decreto-legge 138/11 ("ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") convertito, con modificazioni, dalla legge 148/11.

La circolare prende in considerazione, in particolare, i seguenti punti: 1) nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale della scuola; 2) nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

Nuove decorrenze

La circolare 16 si limita a richiamare i contenuti generici dell’art. 1, comma 21, del decreto-legge 138/11, affermando che «per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti». La formulazione, estesa in via generale a tutte le tipologie di cessazione, si pone in contrasto con quanto si può evincere dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto 138, nella quale il differimento dell’accesso al trattamento pensionistico riguarda soltanto coloro che lasciano il servizio per dimissioni avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità (quote), mentre non tocca coloro che maturano il diritto a pensione di vecchiaia (65 anni di età) o che cessano per raggiunti limiti di servizio (40 anni di anzianità contributiva).

Un’applicazione della norma in via generale pone peraltro problemi non indifferenti di coordinamento con la disposizione, contenuta sempre nel decreto-legge 138, che proroga ulteriormente il periodo di applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto-legge 112/08: si tratta della norma per cui le pubbliche amministrazioni possono risolvere forzosamente il rapporto di lavoro del dipendente che abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva, dandogli un preavviso di almeno sei mesi. L’amministrazione, in questo caso, quindi, potrebbe risolvere il rapporto di lavoro, ma trovarsi costretta a mantenere comunque in servizio il dipendente fino al momento in cui questi possa accedere al trattamento di quiescenza, facendo così venir meno - o attenuando fortemente - gli effetti della norma, vanificandone le finalità.

La CISL Scuola ritiene che si tratti di una situazione confusa e contraddittoria, che deve essere assolutamente chiarita nel senso che pare più corretto: la “finestra mobile” (i cui effetti penalizzanti la CISL Scuola medesima aveva fortemente denunciato all’atto dell’emanazione del decreto) deve essere applicata solo ai pensionamenti per dimissioni, ma non a quelli per compimento dei 65 anni di età o dei 40 anni di contribuzione.

Si ricorda, peraltro, che resta in vigore la normativa previgente per coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2011: costoro conservano il diritto a cessare dal servizio alla data del 1° settembre 2012.

TFS – TFR

La circolare 16 - dopo aver precisato che le nuove disposizioni riguardano tutte le forme di trattamento di fine rapporto erogate dall’INPDAP (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio e TFR) - individua i nuovi termini di liquidazione dei trattamenti in questione con riferimento alle diverse cause di cessazione dal servizio. Questi sono così definiti:

  • cessazione per inabilità o decesso - In tali circostanze continua ad applicarsi il termine breve (al massimo 105 giorni) per la liquidazione della prestazione;
  • raggiungimento limite di età o di servizio - Nei casi in esame l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi;
  • dimissioni volontarie e recesso del datore di lavoro - Nei casi rientranti nel termine in esame l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

I nuovi termini non si applicano sia ai lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011 sia al personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

  • 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
  • 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche.