Linee guida per la valutazione dei DS, le osservazioni Cisl Scuola

17.05.2016 17:10

Facendo seguito all'invio, da parte del MIUR, della bozza di decreto sulla valutazione dei dirigenti, illustrata nell'incontro del 6 maggio u.s. e su cui era stata diffusa il giorno 10 maggio una nota unitaria di valutazione politica, la segreteria nazionale Cisl Scuola ha formulato - come richiesto dallo stesso Ministero - una serie di puntuali osservazioni che sono state inviate in data 17 maggio al Direttore Generale degli Ordinamenti e al Direttore Generale del Personale. Di seguito il testo della nota.

Con il Comunicato unitario del 10 maggio u.s. i Coordinatori Nazionali dell’Area V – Dirigenza Scolastica - hanno esplicitato le ragioni generali del proprio dissenso sui contenuti della bozza di Direttiva in oggetto, illustrata nel corso dell’incontro di informativa del 6 maggio u.s.
Poiché nella suddetta sede ci sono state richieste osservazioni ed eventuali modifiche e nel contempo ci è stato preannunciato un secondo momento di informativa sulle Linee Guida che codesta spett. Amministrazione sta predisponendo per l’attuazione della Direttiva di che trattasi, la scrivente Organizzazione Sindacale si riserva di formalizzare in occasione dell’incontro di cui sopra le proprie osservazioni e le correlate richieste emendative e correttive.
Come abbiamo avuto modo più volte di dichiarare, e come ribadito anche nell’incontro del 6 maggio scorso, la CISL Scuola ritiene non più differibile il concreto avvio di una procedura valutativa dei dirigenti scolastici, all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione definito dal D.P.R. 80/2013, che ne ha dettagliatamente declinati finalità, obiettivi, modalità e tempi.
Siamo pertanto pienamente d’accordo sul contenuto testuale dell’art. 3, commi 1 e 2 della bozza che ci è stata illustrata allorché si assume esplicitamente che la finalità del processo di valutazione è la valorizzazione e il miglioramento professionale dei Dirigenti nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico. Ed è proprio in base a ciò che a supporto di tale processo, a nostro avviso, diversamente da quanto previsto dal successivo comma 3, le iniziati-ve di informazione e formazione su questa materia debbano proseguire anche dopo il triennio di prima applicazione.
Ma la carenza più vistosa che rileviamo nell’impianto delle bozza in esame, nonostante il fugace richiamo all’art. 6, commi 4 e 5 del D.P.R. 80/2013, è il mancato esplicito riferimento al principio – che per noi è solenne e inderogabile - per il quale la valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale non può che essere riferita esclusivamente alle competenze organizzative e gestionali direttamente pertinenti alle responsabilità ordinamentali e contrattuali poste in capo ai dirigenti scolastici.
E’ di tutta evidenza, anche in quanto desumibile dalla più accreditata riflessione pedagogica e professionale, per non parlare degli orientamenti più consolidati della dottrina e della giurisprudenza, che numerosi aspetti degli esiti del “miglioramento” delle istituzioni scolastiche, quali ad esempio i risultati in termini di apprendimento degli alunni, sono frutto di interventi di natura pedagogica, metodologica e didattica che non sono “direttamente riconducibili al dirigente scolastico ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro” (DPR 80/2013, art. 6 c. 4)
Per noi, dunque, resta inviolabile il comma 1 dell’art 20 del CCNL 11/4/2016, tuttora vigente, per effetto del comma 6 della Premessa al CCNL 15 luglio 2010, in quanto disposizione non disapplicata dall’art 28 del CCNL suddetto, che così testualmente recita: “Il dirigente risponde in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale, tenuto conto delle competenze spettanti in relazione all’assetto funzionale tipico delle istituzioni cui è preposto.”
La valutazione deve essere riferita all’implementazione di azioni dirigenziali e non a risultati i cui esiti sono effetto del concorso di molteplici soggetti oltre che della situazione di contesto.
La CISL Scuola, pertanto, chiede formalmente che nel Preambolo della Direttiva, ad integrazione del punto 9 dell’art. 2, e del riferimento contenuto al comma 3 dell’art.7, vengano espressamente richiamati gli articoli 13, 14, 16 e 28 del CCNL 15 luglio 2015 nonché l’art. 20 sopra citato, per le parti di procedura da ritenersi superate dalla successiva evoluzione del quadro ordinamentale. Pur avendo altre osservazioni e richieste emendative da noi ritenute importanti, tra le quali:
- la insoddisfacente disciplina del rapporto tra valutazione annuale (legata all’erogazione della retribuzione di risultato) e quella triennale corrispondente alla durata dell’incarico;
- i vincoli percentuali per la determinazione “decrescente” di detta retribuzione;
- la figura degli “esperti” quali componenti del nucleo di valutazione e la possibilità di una diversa articolazione/composizione,
ci limitiamo con la presente a porre una questione per noi assolutamente dirimente, cioè l’esatta configurazione della nozione di “risultati” – alla quale la bozza di direttiva fa ampio ed enfatico riferimento - in assenza della quale l’intera operazione di valutazione dei dirigenti scolastici risulterà insostenibile, con grave pregiudizio dei rapporti di questa Categoria con l’Amministrazione.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale
Maddalena Gissi