Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La legge "Milleproroghe" e il Decreto Legislativo 81/08

03.03.2009 12:08

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2009 (Suppl. Ord. n. 28) della legge n. 14 del 27.2.2009, di conversione del decreto-legge n. 207 del 30.12.2008, diventano pienamente operative le proroghe concernenti alcuni termini presenti nel decreto in oggetto.

Di seguito e in dettaglio, le nuove scadenze.

  • L'obbligo di svolgere la valutazione dei rischi - nel rispetto dei criteri e delle regole previsti, in particolare, dall'art. 28 del Dlgs 81/08 - è attualmente in vigore. Unica proroga introdotta (al 16 maggio 2009), quella relativa alla SOLA valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. In questo senso si conferma l'obbligo a carico di ogni realtà lavorativa di svolgere l'analisi, la valutazione e il relativo documento di rischio, non solo in riferimento ai rischi "tradizionali", ma anche considerando i criteri di natura "trasversale" legati alla tipicità dei lavoratori/lavoratrici (quali l'età, il genere e la provenienza da altri Paesi).
  • Al prossimo 16 maggio è prorogata anche la "data certa" del documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, Dlgs 81/08). Detta proroga deve essere intesa SOLO per la procedura formale dell'apposizione della data (certa) sul documento.
  • Il 16 maggio 2009 è altresì la data dalla quale devono essere inviati - a scopo statistico - all'INAIL e all'IPSEMA i dati riferiti agli infortuni superiori ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r, Dlgs 81/08). Ciò NON esclude il permanere dell'obbligo di  comunicazione, ai fini assicurativi, degli infortuni superiori a tre giorni di assenza dal lavoro.
  • Sempre al prossimo 16 maggio è prorogata la data dalla quale entra in vigore il divieto delle visite mediche "pre-assuntive" (art. 41, comma 3, lett. a, Dlgs. 81/08), "sospendendo" di fatto - fino a tale data -  l'entrata in vigore del divieto previsto dal decreto.
  • L'emanazione dei decreti sulle attività particolari ex art. 3, comma 2, Dlgs. 81/08 (forze armate, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, mezzi di trasporto aerei e marittimi, ecc.) è ulteriormente prolungata di altri 12 mesi (cioè a maggio 2010, 24 mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 81/08). CONTINUERANNO ad essere vigenti ed efficaci, pertanto, le disposizioni previste dai decreti già in vigore (emanati ai sensi del Dlgs. 626/94).