Proroghe delle supplenze: dal MIUR chiarimenti e precisazioni

18.06.2008 15:29

L'Amministrazione - a seguito delle pressanti richieste delle Organizzazioni Sindacali - ha finalmente diramato l'odierna nota prot. n. 10327 con la quale si forniscono alcune puntualizzazioni circa la proroga delle supplenze del personale docente e ATA.

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Proroga, per il periodo strettamente necessario, delle supplenze conferite al personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche e con contratto temporaneo (ex artt. 1, comma 7, e 6, comma 4, dello specifico Regolamento)

In considerazione della complessità delle attività che possono coinvolgere l'organizzazione della vita scolastica anche nei mesi di luglio e agosto (svolgimento degli Esami di Stato e dei corsi di "recupero debiti" nelle scuole secondarie di 2° grado; problematiche di natura diversa, quali ad esempio, gli imminenti adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale ATA; tutti gli altri casi che presentino situazioni pregiudicanti l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto) le scuole possono avvalersi di tale facoltà.

Le richieste dei periodi e dei nominativi del personale ATA retribuito dal Tesoro (supplenze con contratto fino al termine delle attività didattiche e quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità) per il quale è segnalata la necessità di proroga del servizio devono essere inoltrate da parte dei Dirigenti Scolastici all'USP che provvederà alla successiva comunicazione al competente Ufficio Provinciale del Tesoro per la relativa presa in carico degli ulteriori oneri retributivi.

Analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista anche per le supplenze temporanee: in questi casi gli oneri graveranno sul bilancio delle istituzioni scolastiche.

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Docenti supplenti che assumono la titolarità della classe (rientro dopo il 30 aprile del personale di ruolo). Proroga dei contratti a tempo determinato per lo svolgimento di scrutini ed esami

L'art. 37 del CCNL dispone che per ragioni di continuità didattica - ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali - il supplente debba essere mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. In materia la nota 10327 precisa che:

  • tale disposizione è ovviamente estensibile alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia titolo a partecipare agli scrutini e alle valutazioni finali: l'eventuale contratto originariamente previsto deve, perciò, essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità).

La nota 10327, infine, chiarisce, che:

  • per quanto riguarda gli esami di maturità si applicano le disposizioni impartite con la nota prot. n. 14187 dell'11.7.2007 con la quale si prevede il diritto alla retribuzione per il periodo di durata degli esami;
  • qualora si debba ricorrere - nella scuola secondaria di II grado, per le operazioni di scrutinio suppletivo finale, nei mesi di luglio o agosto, al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi - a personale supplente temporaneo, si dovrà stipulare un apposito contratto a tempo determinato per i giorni di svolgimento degli scrutini medesimi e per un numero di ore settimanali pari o a quelle dell'ultimo contratto stipulato dal supplente nella scuola stessa ovvero a quelle del docente sostituito.