Esami di Stato e valutazione degli studenti che scelgono l'insegnamento della religione o le attività alternative - 3

14.06.2007 15:17

Nella notizia dello scorso 1° giugno abbiamo riportato quanto stabilito dalla recente decisione del Consiglio di Stato che - su richiesta del MPI - ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza n. 2408 del 23.5.2007 del TAR Lazio. In quest'ultima ordinanza il Tribunale, modificando suoi precedenti orientamenti, aveva bloccato in via cautelare la parte dell'Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato in cui si riconosce che la frequenza dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa concorre in sede di scrutinio finale all'attribuzione del credito scolastico agli studenti.

La CISL Scuola, sull'ordinanza del TAR Lazio,  aveva subito manifestato grandi perplessità, ravvisando come in realtà - al di là delle questioni specifiche oggetto dell'ordinanza medesima - fosse messo in discussione uno degli assi culturalmente rilevanti del modello dei nuovi Esami di Stato, che nella valutazione finale del ciclo di studi punta a valorizzare le esperienze scolastiche ed extrascolastiche degli studenti. Su questo piano - e proprio in relazione all'approssimarsi delle operazioni di fine anno - la CISL Scuola aveva chiesto al MPI una tempestiva azione chiarificatrice.

Conseguentemente alla decisione del Consiglio di Stato, il MPI - con nota prot. n. 5664 del 31.5.2007 - ha disposto che "tutte le disposizioni regolatrici della materia disciplinata dall'O.M. n. 26 del 15.3.2007 restano pienamente vigenti ed efficaci".

Il Consiglio di Stato (ordinanza n. 2920 del 12.6.2007) ha motivato in termini ampi la propria decisione, affermando:

  • che il ricorso di primo grado non appariva dotato di sufficiente consistenza;
  • che l'ordinanza impugnata reiterava, sostanzialmente, nei suoi contenuti l'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, che in precedenza aveva disciplinato la materia e che era già stata oggetto di ricorso;
  • che non si rinvenivano profili di pregiudizio grave e irreparabile in capo ai ricorrenti, mentre, al contrario, potevano patire significativi pregiudizi i destinatari delle norme impugnate, che non erano neppure parte del giudizio.

La questione, tuttavia, in termini giurisdizionali - anche se le motivazioni del Consiglio di Stato appaiono solidamente fondate - non può ancora essere considerata conclusa: il TAR del Lazio dovrà ora esprimersi nel merito del ricorso proposto. Si attendono, quindi, ulteriori sviluppi.