"Privacy" e "trasparenza"

19.06.2006 18:45
Categoria: Comunicati Stampa

Una delle problematiche emergenti nella scuola e in tutte le altre amministrazioni pubbliche riguarda il rapporto tra il principio di pubblicità dell'azione amministrativa (azionabile mediante il diritto di accesso agli atti) ed il diritto alla riservatezza, che con l'entrata in vigore del Codice Privacy (decreto legislativo 196/03) è stato oggetto di una rinnovata attenzione da parte del legislatore.

Appare evidente che si tratta di due diritti strettamente legati fra loro, forse anche confliggenti: la massima espansione dell'uno, infatti, comporta inevitabilmente la soppressione dell'altro.

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Due fattispecie sono emerse, di recente, come particolarmente interessanti per il mondo della scuola e delle relazioni sindacali: l'una connessa alla pubblicazione di graduatorie del personale della scuola; l'altra alla contrattazione integrativa d'istituto.

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Pubblicazione di graduatorie

L'Autorità Garante ha chiarito, esaminando un ricorso presentato da un'insegnante elementare, che la prassi adottata da alcune amministrazioni pubbliche di indicare nelle graduatorie dei lavoratori trasferiti, accanto al nome, la dicitura "portatore di handicap" tra le eventuali cause di precedenza viola la legge sulla privacy.

La formula "portatore di handicap" dovrà essere sostituita con diciture generiche o codici numerici.

Né sono stati ritenuti fondati i riferimenti fatti dall'amministrazione scolastica alle esigenze di pubblicità dei dati in virtù di accordi sindacali e di ordinanze ministeriali.

Il Garante ha rilevato che, in ogni caso, simili fonti non possono derogare alla legge, fonte di rango primario (nella fattispecie alle norme sui dati sensibili).

L'Autorità, perciò, ha vietato al Ministero di diffondere ulteriormente anche presso altri uffici accanto al nome dell'insegnante la dizione "portatore di handicap", invitando l'amministrazione ad adottare formule alternative.

Tale cautela dovrà essere adottata per ogni tipo di graduatoria (mobilità, graduatoria interna, "permanenti", etc.) e nella compilazione di altri atti amministrativi.

Il Ministero, inoltre, dovrà uniformare a questi principi il proprio sistema informativo nel suo complesso.

Tuttavia - sostiene il Garante - tali accorgimenti non  devono precludere, alle sole persone legittimate, la possibilità di avere accesso alla documentazione.

Per soggetto legittimato deve intendersi colui che sia titolare di una posizione giuridica rilevante e che il suo interesse alla richiesta si fondi su questa posizione: vale a dire che il richiedente deve trovarsi in una posizione giuridicamente significativa rispetto all'atto cui intende accedere.

Devono essere valutati, perciò, caso per caso, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, nonchè verificata la sussistenza di una delle ragioni per le quali l'accesso può essere negato.

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Contrattazione integrativa d'istituto

La fattispecie riguarda, in particolare, la comunicazione di dati - da parte di soggetti pubblici - a privati o la loro diffusione.

Sulla materia si è pronunciato recentemente (lo scorso 12 giugno) l'Autorità Garante  a seguito  della richiesta di parere avanzata da un Dirigente Scolastico circa i limiti da osservare in occasione dell'informazione successiva da fornire alla RSU in sede di contratto integrativo di istituto (ex art. 6 CCNL).

Tale norma prevede, infatti, che sono materia  di informazione successiva sia i nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto sia la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse  (che deve necessariamente prevedere l'analisi delle cifre corrisposte  al personale impegnato).

Il Garante si è limitato a richiamare la norma dell'art. 19, comma 3, del Codice Privacy secondo la quale "la comunicazione  di dati da parte di soggetti pubblici a privati o la diffusione, è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento".

La norma richiamata mostra, com'è evidente, ampia genericità.

Ad una prima e superficiale lettura, infatti,  sembrerebbe che il disposto normativo citato escluda dalle fonti tutto ciò che non è legge o regolamento: quindi potrebbe apparire fuori dal novero delle fonti previste il contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto non puntualmente citato.

Una simile interpretazione peccherebbe, come si è detto, di superficialità nello stile di lettura e di errore nel merito, per le seguenti ragioni.

Occorre ricordare, infatti, che deve rinvenirsi proprio in fonti di legge ordinaria (quali il decreto legislativo 165/01 e la legge 300/70) sia l'istituzione della RSU sia l'esplicito rinvio al CCNL per la definizione degli ambiti della contrattazione integrativa e le regole per lo svolgimento delle relazioni sindacali.

Al Contratto Collettivo, inoltre, è riconosciuta in via generale (art. 2, comma 2, decreto legislativo 165/01) potestà derogatoria di norme di legge, regolamenti e statuti, salvo espressa previsione contraria.

E' evidente, pertanto, la necessità di ricostruire l'esatta interpretazione secondo l'intero quadro normativo di riferimento che riconduce anche il CCNL, in via indiretta ma giuridicamente fondata, alle fonti previste dall'art. 12, comma 3, del Codice Privacy richiamato dal Garante.

Ne consegue che sia i nominativi del personale impiegato in attività progettuali che le cifre loro corrisposte devono essere consegnati alla RSU in sede di informazione successiva.

Tale conclusione è, inoltre, confortata dall'ulteriore norma posta dall'art. 18, comma 2 del Codice Privacy che prevede espressamente la possibilità, per i soggetti pubblici, di effettuare qualsiasi trattamento dei dati in loro possesso purché finalizzato ai soli scopi istituzionali.

L'attività contrattuale decentrata e le relazioni sindacali rientrano sicuramente tra le attività istituzionali di una scuola.

Occorre precisare, infine, che l'interpretazione che forniamo alla risposta generica del Garante è confortata dalla sentenza n. 165/4 del 9.1.2006 emessa dal Tribunale di Camerino con la quale il giudice ha riprovato il comportamento dell'amministrazione scolastica che aveva fornito informazioni di carattere generico rifiutandosi di consegnare, come richiesto dalla RSU, un prospetto analitico dei nomi dei docenti  che avevano avuto accesso al fondo con l'indicazione delle attività svolte e delle rispettive retribuzioni opponendo motivi di riservatezza.

Nel testo, infatti,  si insiste "sulla doverosità dell'ostensione dei prospetti riepilogativi, ma necessariamente dettagliati e che il comportamento dell'Amministrazione non trova alcuna giustificazione, neppure nelle asserite esigenze di privacy".

D'altra parte, i singoli importi retributivi non si configurano, a nostro parere, come dati "identificativi" della persona e quindi suscettibili di particolare trattamento.

Oltre la disamina giuridica - attraverso la ricostruzione delle norme e l'indagine di giurisprudenza - riteniamo opportuno che, in sede di stesura del contratto d'istituto, si prevedano criteri dettagliati nel senso sopra descritto, al fine di prevenire eventuali resistenze da parte dell'Amministrazione.