Sicurezza sui luoghi di lavoro. RLS. Comunicazione da parte delle scuole del nominativo. Chiarimenti INAIL

24.03.2009 16:23

L'INAIL - attraverso la circolare 11 del 12.3.2009 - fornisce chiarimenti circa l'obbligo di comunicare annualmente all'Istituto medesimo i nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lett. aa) del Dlgs 81/08. Sono escluseda tale obbligo, al momento, tutte quelle Amministrazioni espressamente enunciate dall'art. 3, comma 2, del suddetto Dlgs 81/08 (tra le quali gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado), che riceveranno indicazioni in merito una volta emanati i previsti specifici Decreti attuativi.

La circolare 11 chiarisce che la suddetta comunicazione annuale all'INAIL deve essere effettuata per la singola azienda privata o pubblica (ovvero per ciascuna unità produttiva nella quale opera/operano il/i RLS), in riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'INAIL ha predisposto per la segnalazione in oggetto un'apposita procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso "Punto Cliente", ove sono fornite dettagliate indicazioni.

La comunicazione deve essere effettuata - unicamente on line - entro il 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione riferita al 31.12.2008 è fissata al prossimo 16 maggio.

Per gli anni successivi, se non sono interverranno variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Per gli inadempienti all'obbligo, l'art. 55 del Dlgs 81/08 prevede una sanzione di € 500.