Graduatorie Provinciali Supplenze: l'ampio e approfondito parere del CSPI

08.07.2020 14:27

Nell'adunanza plenaria svoltasi ieri, 7 luglio, in modalità telematica nel rispetto delle misure governative concernenti la situazione sanitaria da Covid-19, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all'unanimità - al termine di un istruttoria breve per i giorni a disposizione ma molto proficua nello svolgimento - il previsto parere sullo schema di ordinanza ministeriale inerente le ”Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

Il CSPI, in premessa

  • esprime "apprezzamento per l’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto. Tale decisione, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, appare opportuna e necessaria in vista della ripartenza, a settembre, delle attività didattiche in presenza poiché, stante il presumibile alto numero dei posti in organico che purtroppo saranno ancora vacanti, appare indispensabile predisporre procedure che consentano di individuare tempestivamente e con certezza il personale supplente avente diritto";
  • apprezza "il fatto che la procedura per la predisposizione delle graduatorie sia stata complessivamente informatizzata determinando da una parte semplificazione e alleggerimento dell’attività amministrativa, dall’altra condizioni di maggiore trasparenza, correttezza e omogeneità di trattamento delle posizioni degli aspiranti supplenti";
  • ritiene che "al fine della coerenza complessiva del sistema sarebbe stato preferibile modificare prima il Regolamento delle supplenze (il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007), le cui disposizioni sono ferme appunto al 2007";
  • esprime "forte preoccupazione in merito al possibile contenzioso che potrebbe essere adito in tutti i casi in cui il provvedimento modifica in peius le disposizioni del D.M. 131/2007. Molte innovazioni inoltre rischiano di determinare riserve non solo nel personale precario ma anche nell’intera comunità scolastica";
  • si sofferma sulla "modifica della valutazione dei titoli culturali e artistici. Per quanto si condivida l’esigenza di semplificare e velocizzare il più possibile la predisposizione delle graduatorie, occorre però porre la massima attenzione nei confronti delle legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria";
  • rileva che "l’ambito di intervento dell’ordinanza travalica, in alcuni punti, l’obiettivo di integrare le novità legislative con il quadro previgente e lo stesso perimetro definito dal decreto-legge 22/2020, art. 2, comma 4-ter". Alla luce di tale osservazione il Consiglio Superiore propone puntualmente di espungere le specifiche parti ritenute prevaricanti rispetto al "quadro" definito dalla nuova normativa.

Il CSPI, inoltre, sottolinea che

  • nella "normazione degli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro si omettono o si aggiungono fattispecie difformi rispetto al Regolamento 131/2007";
  • non è più previsto quanto il su indicato Regolamento prevede per le GAE e cioè che "durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è prevista la possibilità della rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento";
  • nella "tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia d’istituto rispetto alle tabelle di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e al D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, l’Ordinanza prevede una valutazione molto inferiore per alcuni titoli e la mancata valutazione dei titoli artistici. Risultano sottovalutati, altresì, alcuni percorsi formativi come i masters universitari accademici di I o II livello, soprattutto per quelli già conseguiti, e sopravvalutati altri come ad esempio l’attività di ricerca scientifica che possono essere non coerenti con l’insegnamento".

Prima delle numerose modifiche al testo dell'ordinanza proposte dal CSPI, all'accoglimento delle quali condiziona l'espressione favorevole del parere, il Consiglio medesimo:

  • valuta positivamente "l’introduzione, nelle disposizioni finali, della possibilità - per i soggetti immessi in ruolo con riserva - di poter comunque fare domanda di inserimento nelle GPS con la previsione che l’inclusione diverrà effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora quest'ultimo porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato";
  • propone, per quanto riguarda le tabelle di valutazione dei titoli e pur nella consapevolezza dell’esigenza di "rivisitare" dette tabelle, di conservare la validità delle tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017. Ciò in considerazione del fatto che non si possono modificare le regole in corso d’opera, anche al fine di evitare lo stravolgimento delle posizioni in graduatoria con un possibile, quanto prevedibile, diffuso contenzioso;
  • evidenzia l’assenza nel testo dell'ordinanza della previsione normativa delle riserve ex lege 68/1999.

Per quanto riguarda la costituzione delle graduatorie di seconda fascia riservata agli studenti di Scienze della Formazione, il CSPI "pur riconoscendo la fase di emergenza straordinaria ritiene opportuno che si predisponga, in via temporanea, un elenco graduato provinciale distinto dal resto delle graduatorie che debbono restare riservate agli aspiranti che sono in possesso del titolo di studio. In tale elenco comunque sarebbe opportuno inserire gli studenti del V anno, in possesso di un numero di crediti formativi non inferiore a 240".