Pensioni, prime indicazioni sui nuovi salvaguardati (Legge Stabilità 2016)

12.01.2016 19:10

In materia l’INPS ha emanato la circolare n. 1 dell'8.1.2016 con la quale l'istituto previdenziale detta le prime indicazioni sulle disposizioni inerenti la cosiddetta “settima salvaguardia” previste dall'art. 1, comma 265, lett. d) della legge n. 208 del 28.12.2015 (la Legge di Stabilità 2016, in vigore dallo scorso 1° gennaio):

(.." d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lett. e-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

La norma riguarda esclusivamente i lavoratori che hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001.

La pensione in salvaguardia avrà decorrenza 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

I requisiti per fruire della salvaguardia - che devono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero nel mese di gennaio 2016 - sono quelli previsti dalla disciplina “pre-Fornero”.

Gli interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza del 1° marzo 2016 alla Direzione Territoriale del Lavoro, come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro, n. 36 del 31.12.2015 (che tra gli allegati annovera i modelli “Istanza per l'accesso ai benefici” e “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”).