Dirigenti Scolastici: cessazioni dal servizio e requisiti pensionistici - Il MIUR detta chiarimenti

18.02.2011 17:55

La CISL Scuola è prontamente e puntualmente intervenuta nei giorni scorsi presso INPDAP e MIUR, segnalando - in materia - il comportamento scorretto di alcuni uffici territoriali dell'Amministrazione.

 

Sono stati, infatti, erroneamente collegati gli effetti della cessazione per "recesso con preavviso" all'ordinaria procedura di dimissioni dal servizio e ai dirigenti interessati è stato comunicato che, pur presentando la domanda entro il prescritto termine del 28 febbraio, era necessaria - ai fini dell'erogazione del previsto trattamento di quiescenza - la maturazione del requisito pensionistico richiesto entro il 31 agosto anziché entro il 31 dicembre.

In base a detto orientamento, pertanto, non sarebbero considerati - ai fini della cessazione per raggiunto limite massimo di anzianità contributiva - i 40 anni di contribuzione maturati successivamente al prossimo 31 agosto.

Ora il MIUR - assunto il parere dell'INPDAP, concorde con quanto tempestivamente segnalato dalla CISL Scuola - chiarisce (con la nota 1445 del 18.2.2011) che sussiste per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.

Il regime ordinario, direttamente previsto dal succitato CCNL, è quello volto a conseguire la pensione di anzianità e comporta che la cessazione avvenga, presentando l'apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo. In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione in applicazione dell'art. 59, comma 9, della legge 449/97.

Qualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virtù dell'esercizio del diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso del CCNL dell'Area V, comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo settembre non trova applicazione il citato art. 59. In questa seconda ipotesi, per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento, all'anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.