Periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari (continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni). Riscatto

07.11.2007 18:57

L'art. 1, comma 789, della legge 296/06 (la Finanziaria 2007) ha esteso la facoltà di riscatto dei "periodi di congedo per motivi di famiglia ex art. 4, comma 2, legge 53/2000" anche ai periodi antecedenti il 31.12.1996. Il successivo comma (790) ha disposto, poi, la predisposizione - da parte del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il MEF - di uno specifico decreto attuativo (emanato lo scorso 31 agosto).

Al decreto sono allegate le tabelle di adeguamento delle tariffe per il calcolo del riscatto, fissate finora dal Decreto del 19.2.1981 (suppl. ord. alla G.U. n. 129 del 13.5.1981) dello stesso Ministero del lavoro.

I lavoratori dipendenti, pertanto, in conseguenza di tale nuova normativa, potranno avvalersi della facoltà di riscatto dei periodi di congedo in questione fruiti prima del 31.12.1996 (anche per i motivi indicati nel D.M. n. 278 del 21.7.2000 del Dipartimento per la Solidarietà Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), comprovando gli stessi con documentazione appropriata così come indicato nel provvedimento del 31 agosto.

Per coloro che hanno presentato domanda di riscatto in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto (il cui iter non è non ancora definito) continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il Decreto 19.2.1981.

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Legge 53/2000, art. 4 ("Congedi per eventi e cause particolari")

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2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non é computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

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