Valutazione del personale docente in periodo di formazione e prova

29.10.2015 16:57

Il Miur ha emanato il Decreto 850 del 27.10.2015 avente per oggetto “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formativa e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova”. Il Decreto declina la metodologia formativa e le procedure da attivare per l'organizzazione dell'anno di formazione e prova dei docenti neo assunti.

Di seguito, gli aspetti più significativi contenuti nel provvedimento ministeriale.

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Per l’amministrazione gli orientamenti metodologici adottati sono espressione dell'esito favorevole dell'esperienza formativa introdotta sperimentalmente già dall'a.s. 2014/15.

Le attività formative inerenti il periodo di prova, finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti, sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore:

  • incontri propedeutici e di restituzione finale, 6 ore;
  • laboratori formative, 12 ore;
  • peer to peer” e osservazione in classe, 12 ore;
  • formazione on line,  20 ore.

Durante il percorso formativo il docente neo assunto dovrà predisporre il proprio portfolio professionale, in formato digitale, che conterrà:

  • uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
  • l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
  • la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
  • la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

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Sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con nomina a tempo indeterminato;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completare il percorso negli anni precedenti (in questo caso la partecipazione alle attività di formazione sono da ritenersi parte integrante del servizio in anno di prova);
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio in altro ruolo.

Le disposizione previste dal Decreto 850 si applicano anche al personale educativo.

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Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivo di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattica.

Nei 180 giorni di servizio sono compresi: tutte le attività connesse al servizio scolastico; i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche; gli esami, gli scrutini ed altri eventuali impegni di servizio. Sono esclusi: i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Nei 120 giorni di servizio sono compresi: i giorni effettivi di lezioni; i giorni impiegati per le attività volte al miglioramento dell'azione didattica programmate presso la sede di servizio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico e dopo la fine delle lezioni (tra il 1° settembre fino all'inizio delle lezioni e dopo la fine delle lezioni ma comunque entro il 30 giugno).

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I docenti neo-assunti realizzeranno il periodo di prova e formazione presso la sede in cui è validamente prestato il servizio.

In caso di valutazione negativa il periodo di formazione e prova è rinviabile una sola volta.

In caso di differimento della presa di servizio, nell'anno di decorrenza giuridica della nomina - secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 98, legge 107/15 - il periodo di formazione e prova può essere svolto nella sede di svolgimento della supplenza annuale o fino al termine del servizio purché svolto su medesimo posto o classe di concorso affine.

In attesa della ridefinizione delle classi di concorso, l'anno di prova e formazione può essere svolto, tramite apposita istanza del docente e previa autorizzazione dell'USP, anche sulla base dei seguenti criteri:

  • supplenza posto di sostegno infanzia e primaria è valida indifferentemente;
  • supplenza su posto di sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado è valida indifferentemente;
  • per le classi di concorso la supplenza è valida sulla base dello specifico grado di istruzione ed in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

L'attività di formazione sarà svolta in riferimento al posto o classe di concorso di immissione in ruolo.

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Compiti delle istituzioni scolastiche

  • Nomina del docente tutor da parte del Dirigente Scolastico dopo il coinvolgimento del Collegio dei Docenti.
  • Assegnazione tendenziale di un docente tutor di riferimento per ogni docente neo assunto, preferibilmente della stessa classe di concorso o abilitazione o classe affine ed operante nello stesso plesso. Un docente tutor, comunque, non potrà vedersi assegnare più di tre docenti neo assunti.

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Compiti degli Uffici Scolastici Regionali

  • Verifica del numero dei docenti neo assunti in tutte le fasi del piano straordinario di assunzioni previste dalla legge 107/2015.
  • Eventuale avvio scaglionato delle azioni formative.
  • Progettazione dell'offerta di laboratori formativi calibrati sui bisogni formativi segnalati dai docenti neo assunti in sede di predisposizione del bilancio di competenze: dette attività laboratoriali dovranno prevedere piccoli gruppi con un massimo di 30 partecipanti, lasciando ai docenti la scelta tra diverse opportunità; sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato alle tematiche dei BES e della disabilità.
  • Affidamento della gestione amministrativa alle istituzioni scolastiche già individuate a livello regionale per la formazione dei neo-assunti dell'a.s. 2014/15.

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Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, il dirigente scolastico dovrà convocare il Comitato per la Valutazione dei docenti per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Il docente dovrà sostenere un colloquio innanzi al Comitato, all’esito del quale il Comitato medesimo si riunirà per l’espressione del parere. Il docente tutor presenterà le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo assunto.

Il dirigente scolastico dovrà presentare per ogni docente una specifica relazione comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.