Sulla gestione delle supplenze un "pasticciaccio brutto", serve chiarezza a tutela di precari e dirigenti

07.04.2020 19:12
Categoria: Dirigenti scolastici, Emergenza coronavirus, Personale precario

Nei giorni scorsi, la CISL Scuola aveva chiesto ripetutamente che si facesse chiarezza sulla corretta interpretazione dell’art. 121 del dl 18/2020 in materia di gestione delle supplenze nella fase di emergenza e di sospensione della attività didattiche in presenza.  Nella nota 392 del 18 marzo 2020, infatti, si prevedeva la conferma dei contratti di supplenza in essere durante il periodo dell’emergenza sanitaria, anche in caso di rientro del titolare. Nell’art. 121 e nelle relazioni tecnica ed illustrativa del Decreto-legge, per la verità, non si rintracciava questa esplicita previsione, mentre era ben sottolineata la necessità di rispetto del limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.
La CISL Scuola e altre organizzazioni sindacali hanno ripetutamente sollecitato un chiarimento e chiesto che fosse comunque data comunicazione alle istituzioni scolastiche circa il limite delle risorse disponibili richiamato con evidenza nell’art. 121. L’Amministrazione, invece di fornire i chiarimenti richiesti, si affrettava a rendere disponibile uno specifico codice, rendendo operativo l’inserimento di questa particolare tipologia di contratti al SIDI.
Dopo ben 17 giorni, finalmente è intervenuta la nota 8615/2020 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, nella quale tuttavia le indicazioni fornite sono evidentemente difformi rispetto a quanto prima definito con la nota 392/2020.
La CISL Scuola ha immediatamente inviato un telegramma (vedi allegato), per chiedere un intervento del Ministero, affinché siano risolte le criticità evidenziate, anche prevedendo la riapertura delle funzioni per il completamento delle operazioni di inserimento dei contratti, improvvisamente chiuse da venerdì scorso.
Quanto alle indicazioni contenute nella nota 8615/2020, queste possono essere così sintetizzate.

  1. Le disposizioni operano dalla data di entrata in vigore del D.L. Non sono pertanto retroattive rispetto alla data di emanazione del decreto stesso (3° paragrafo di pagina 1 della nota).
  2. Il limite di spesa non si riferisce agli incarichi di supplenza in sostituzione del personale docente assente, per i quali si opera secondo le ordinarie procedure.
  3. L’applicazione delle misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il limite delle risorse disponibili può essere determinato, anche a livello di singola scuola, solo con rilevazione nazionale rispetto alla spesa storica.
  4. Nel mese di marzo il numero complessivo dei contratti stipulati e la relativa spesa sono in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio; pertanto non c’è stata una riduzione del personale a tempo determinato incaricato di supplenze brevi. Per tale mese, dunque, la finalità dell’art. 121 risulta pienamente conseguita dal sistema scolastico nazionale.
  5. Sulla base di ciò che si è osservato nel mese di marzo, non ricorrono nel mese di aprile i presupposti per prevedere l’utilizzazione di risorse per compensare la flessione dell’occupazione del personale a tempo determinato, flessione che sino ad ora non si è verificata. Pertanto, le istituzioni scolastiche conferiranno al momento supplenze solo in caso di assenza del personale.
  6. Per confermare la tendenza rilevata nel mese di marzo relativamente all’andamento dell’occupazione del personale docente supplente, sarà effettuata un’ulteriore rilevazione in data 15 aprile sui contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati in sostituzione dei docenti assenti, disponendo, se sarà il caso, interventi volti a contenere gli effetti di una eventuale flessione occupazionale.

Pertanto, attualmente possono essere conferite supplenze al personale docente solo in caso di assenza del titolare.

Rimangono in ogni caso aperte alcune rilevanti questioni:

  • i contratti già inseriti con codice n19 reso disponibile dall’Amministrazione, devono essere evidentemente retribuiti, considerando che la prestazione lavorativa è comunque avvenuta;
  • deve essere chiarito come devono operare le istituzioni scolastiche nel caso di supplenze conferite con il codice n19 la cui durata si estende oltre il 3 aprile;
  • alcuni contratti potrebbero essere stati stipulati ma non essere stati inseriti a sistema, considerando che la funzione è stata repentinamente bloccata già nella giornata di venerdì 3 aprile. Occorre pertanto riaprire le funzioni per poter inserire anche questi contratti.

La CISL Scuola ritiene che debbano essere garantiti sia il diritto alla retribuzione dei supplenti - che hanno comunque prestato servizio con contratto causale n19, anche qualora non sia stato ancora inserito a sistema - sia la posizione dei dirigenti scolastici che hanno conferito i contratti sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione.