Art. 41 CCNL, per salvaguardare la continuità didattica e di servizio

11.09.2018 19:06
Categoria: Contratti e contrattazione, Reclutamento e Precariato

Entra in vigore da quest'anno una novità prevista dal Contratto nazionale di lavoro del 19 aprile scorso che, all’art. 41, introduce l'obbligo di indicare la data di scadenza nei contratti di supplenza. Una novità voluta per porre fine al dilagare delle cosiddette “nomine fino all'arrivo dell'avente diritto", autentico obbrobrio giuridico per contratti cui si applica il Codice civile e soprattutto causa del continuo carosello di personale, sia docente che ATA, anche ad anno scolastico abbondantemente avviato.

Quella introdotta dal CCNL è una norma giusta, che tuttavia si scontra ancora una volta con i ritardi del MIUR nella gestione delle graduatorie e col fiorire di soluzioni organizzative variegate a livello locale, che mal si conciliano con la necessità di assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico senza ricorrere a nomine con carattere di provvisorietà.

Nasce da questo stato di cose la richiesta che la CISL Scuola e gli altri maggiori sindacati hanno inviato al Miur nei giorni scorsi, affinché vengano impartite disposizioni chiare e corrette, in modo da prevenire le difformità di comportamento che ci vengono segnalate da diverse strutture territoriali. L'art. 41 del CCNL fissa, come è noto, l'obbligo di apporre un termine ai contratti di supplenza, termine che deve corrispondere alla data in cui si conclude l'assenza del titolare nel caso di supplenza breve e saltuaria, mentre per quelle di durata annuale è connesso alla natura giuridica del posto (31 agosto se trattasi di posto vacante e disponibile, 30 giugno se posto di organico di fatto).

In sede di sottoscrizione del CCNL, la parte pubblica pretese di inserire comunque una clausola di rescissione anticipata del contratto di supplenza in occasione dell’eventuale pubblicazione di nuove graduatorie, prevedendo che in tal caso il contratto possa essere rescisso anticipatamente. Con ciò la parte pubblica ha valuto mettere le mani avanti, ben consapevole dei ritardi che quasi sempre, purtroppo, caratterizzano gli appuntamenti triennali di aggiornamento delle graduatorie, sia per i docenti che per il personale ATA. Basti ricordare il decreto con cui lo scorso anno furono prorogate le graduatorie di III fascia ATA perché le nuove non sarebbero state pronte prima di novembre, condannando così le scuole a cambiare in corso d'anno tutto il personale, e i lavoratori già in servizio a conseguente licenziamento.

Di tale esperienza non si è fatto tesoro e anche quest'anno, pur non essendo previsti aggiornamenti delle graduatorie di istituto (il triennio di validità va dal 2017/18 al 2019/20 per i docenti, mentre per il personale ATA le graduatorie di III fascia addirittura hanno avuto due anni di tempo per essere pubblicate), verso la fine di agosto gli uffici periferici sono stati inopinatamente avvertiti che in data 21 settembre sarebbero state ripubblicate tutte le graduatorie dei docenti.

Da qui la difficoltà dei Dirigenti Scolastici (titolari per legge delle operazioni di nomina dei supplenti effettuate in data successiva al 31 di agosto) e degli Uffici periferici (che, come consuetudine, sono alle prese col coordinamento delle connesse procedure attraverso le cosiddette "scuole polo"). Attendere il 21 settembre prima di procedere alle nomine; o stipulare contratti con una scadenza arbitraria di una decina di giorni; oppure ancora inserire nei contratti la giusta data di scadenza, ma apponendo una clausola risolutoria legata alla pubblicazione di nuove graduatorie: queste le soluzioni che più frequentemente sono state ipotizzate. Soluzioni che sono tutte comunque segnate da evidenti limiti.

C’è infatti chi non può attendere il 21 settembre per avere a disposizione il personale indispensabile al funzionamento del servizio; inoltre contratti di brevissima durata su posti vacanti non si possono inserire al SIDI, dovendosi indicare in tal caso durata e motivo dell'assenza del titolare, che tuttavia non esiste; in qualche caso si provvede a registrare sul SIDI (visto che nel frattempo non ci i è curati di disattivare la relativa funzione) nomine “fino all'avente diritto” che oggi si pongono in palese violazione del CCNL. L’orientamento prevalente è quello di stipulare contratti con la scadenza corretta (31 agosto o 30 giugno), inserendo la clausola risolutiva legata all’eventuale produzione di nuove graduatorie.

Viene da chiedersi: qual è il problema, dal momento che le graduatorie d’istituto di I fascia sono disponibili dal 3 settembre, mentre quelle di II e III fascia sono state aggiornate lo scorso anno e sono valide fino al 2019/2020? Il fatto è che un decreto ministeriale del 2014 ha previsto che nel periodo di vigenza (triennale) delle graduatorie, attraverso due cosiddette "finestre", si possano costituire due volte l'anno (a febbraio e ad agosto) elenchi aggiuntivi (le cosiddette "code") per coloro che conseguono nel frattempo l'abilitazione . Nel medesimo decreto è previsto inoltre che, tra una finestra e l'altra, si possa richiedere l’attribuzione di una precedenza nelle supplenze conferite dalla III fascia. Per quest’ultima fattispecie la relativa funzione SIDI è sempre aperta: pertanto le graduatorie finiscono per essere perennemente modificate.

Il mix tra meccanismi così contorti e i cronici ritardi nella gestione delle procedure finisce per mettere a rischio sia ogni certezza del personale sulla durata del proprio rapporto di lavoro, sia la tranquillità di chi, come il Dirigente Scolastico, si trova a dover gestire situazioni in perenne stato di incertezza e non certo per colpa sua, sia infine – ma non certo in ordine di importanza - la continuità didattica e del servizio, che dovrebbero rappresentare per tutti una doverosa priorità. Lo diciamo ben consapevoli dei riflessi anche problematici che, sul piano sindacale, possono discendere dall’assunzione di tale priorità; ma non abbiamo mai avuto remore nel porre in termini chiari ed espliciti l’esigenza di mettere termine alla pratica dei contratti “fino all’avente titolo”. La questione ha trovato ampio risalto anche nel dibattito del nostro ultimo congresso e un esplicito riferimento nella sua stessa mozione conclusiva.

Da qui il nostro impegno e la scelta fatta in sede di rinnovo contrattuale con l’art. 41, una scelta oggi pericolosamente esposta ad essere vanificata. La Cisl Scuola andrà con queste premesse al confronto col MIUR, pronta ad assumersi come sempre le proprie responsabilità; è auspicabile che l’Amministrazione faccia altrettanto nel dare le indicazioni che unitariamente le sono state richieste.