Dal CSPI un parere unanime sul Regolamento del concorso a dirigente

19.07.2016 20:04
Categoria: Dirigenti scolastici, Organi collegiali/CSPI

Lo scorso 13 luglio il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso - con votazione unanime - un articolato e puntuale parere riguardo lo schema di "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica".

In premessa, tra l’altro, il Consiglio:

  • ritiene il concorso per dirigenti scolastici indispensabile per assicurare la funzionalità e lo sviluppo delle scuole pubbliche statali, a fronte delle carenze dello specifico organico che vede un aumento sempre più significativo delle scuole affidate a reggenza;
  • rivolge una raccomandazione all’amministrazione al fine di procedere speditamente per assicurare la conclusione dell'iter concorsuale prima possibile.

Il parere è stato espresso favorevolmente a condizione che siano accolte le proposte di modifica al testo del Regolamento, alcune sostanziali altre procedurali.

Di seguito, le più significative di dette modifiche.

  • Aumentare il numero dei candidati ammessi al corso di formazione: dal 20% al 30% in più rispetto al numero dei posti determinati (art. 4).
  • Specificare che il requisito del servizio maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione “non inferiore a sessanta mesi, anche non continuativi, incluso quello svolto con contratti a tempo determinato” sia posseduto anche attraverso “5 anni di servizio ciascuno dei quali riconoscibile ai sensi della vigente normativa in materia di ricostruzione di carriera (art. 6).
  • Ampliare il numero dei candidati che, superata la prova preselettiva, siano ammessi alla prova scritta: da 3 a 4 volte il numero dei posti messi a concorso (art. 8).
  • Lo svolgimento della prova preselettiva dovrebbe avvenire in un'unica sessione. Qualora ciò si rivelasse organizzativamente impossibile si richiede la garanzia dello stesso protocollo di somministrazione su tutto il territorio nazionale (art. 10);
  • Il corso di formazione in presenza abbia la durata di due mesi; il tirocinio (della durata di quattro mesi) sia integrato da momenti di approfondimento a distanza (art. 17);
  • Per i docenti ammessi al corso di formazione sarebbe auspicabile prevedere il semiesonero dal servizio. Qualora detti docenti fossero assegnati all'organico potenziato essi dovranno costituire una dotazione eccedente rispetto ai posti spettanti alla scuola (art. 18);
  • Il punteggio massimo conseguibile per ciascuna delle tipologie di titoli sia di 20 punti, allo scopo di garantire un mix equilibrato tra titoli culturali e professionali;
  • Per la tabella di valutazione dei titoli (culturali, di servizio e professionali) si propone una revisione dei punteggi in modo da valorizzare le esperienze di gestione della scuola e ridefinire il valore di alcuni titoli culturali e professionali che hanno bassa significatività rispetto all'attività del dirigente scolastico.