Sui mancati pareri del CNPI una discutibile sanatoria

31.07.2014 17:33
Categoria: Dirigenti scolastici, Organi collegiali/CSPI

Fra gli emendamenti che in sede di conversione in legge da parte della Camera sono stati apportati al testo del DL 90/2014 merita qualche considerazione quello che vede introdurre, all'art. 23 - quinquies, disposizioni volte a rimuovere l'impasse determinata dal fatto che il CNPI, dal 1°gennaio 2013, non è più operante - essendo venuta meno la proroga che fino ad allora gli aveva consentito di continuare nell'esercizio delle sue funzioni -  ma su molti provvedimenti resta la previsione di pareri che vanno obbligatoriamente acquisiti, ancorché si tratti di pareri non vincolanti, che tuttavia il CNPI stesso, per quanto detto prima, non è ovviamente in condizione di rendere. L'articolo in questione consta di due commi, di cui illustriamo e commentiamo il contenuto.

  • Il comma 1, facendo “salvi” gli atti e i provvedimenti del MIUR adottati in assenza del prescritto parere, obbligatorio ma non vincolante, del CNPI (che l’estensore dell’emendamento, forse per pudore, ricorrendo all’espressione :”…organo collegiale consultivo nazionale della scuola” non ha voluto esplicitamente indicare né con l’acronimo, né per esteso), opera surrettiziamente una sanatoria di fatto su tutti gli atti amministrativi che, non essendo mai stati sottoposti al CNPI, presentano un evidente vizio di forma. Sono così caducati tutti i contenziosi giurisdizionali in atto non giunti a sentenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione. 
    Non appare del tutto infondato il sospetto della dubbia legittimità di una norma di carattere retroattivo, che configge con il principio contenuto dell’art. 11 delle Pre-Leggi in base al quale :”La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetti retroattivi”. Altrettanto discutibile è l’avvenuta abrogazione di fatto dell’art. 25 del D.L.vo 297/94 (T.U. delle leggi sull’istruzione) nel momento in cui viene cancellata dall’ordinamento l’obbligatorietà dei pareri del CNPI, anche qui in via transitoria, fino alla ricostituzione degli OO.CC e comunque non oltre il 30 marzo 2015.
  • Il comma 2 fissa al 31 dicembre 2014 il termine per “bandire” (?) – forse per “indire”! - le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organismo collegiale previsto dal D.L.vo 233/99 che, vale la pena ricordare, il MIUR aveva da tempo considerato non più coerente con l’avvenuta riforma del titolo V della Costituzione, spingendosi addirittura ad affermare di ritenerlo “incostituzionale”. Nonostante ciò, si dispone che “In via di prima applicazione…” (di che?) e “…nelle more del riordino degli organi collegiali”, venga emanata l’O.M. prevista dal comma 9 dell’art. 2 del D.L.vo 233/99 (quella che dovrebbe stabilire i termini e le modalità per le “elezioni” del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le “designazioni e le nomine” dei componenti del CSPI). Sorpresa: l’Ordinanza può derogare al vincolo stabilito dalla lett. a) del comma 5 del D.Lvo 233/99, cioè dal riservare, nell’ambito dei 36 componenti del Consiglio Superiore della P.I, 15 componenti “…eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei Consigli scolastici locali…omissis”, facendone così un organismo di designati, salvo i 3 eletti, uno dalle scuole di lingua tedesca, uno da quelle di lingua slovena e uno dalle scuole della Valle d’Aosta (stesso comma, lett. c). Verrebbe da dire: alla faccia della democrazia!