Cessazioni dal servizio dal 1°.9.2014, le domande "on line" entro il 14 febbraio

23.12.2013 15:07
Categoria: Dirigenti scolastici, Personale ATA, Personale docente, Previdenza e quiescenza

Il MIUR ha emanato il decreto prot. n. 1058 del 23.12.2013 e la nota prot. n. 2855 (di pari data), contenenti le annuali indicazioni e scadenze per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a far data dal 1°.9.2014.

Il suddetto decreto fissa a venerdì 7 febbraio 2014 (prorogato al 14 febbraio) il termine finale per la presentazione - esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it) - da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.

Il medesimo termine del 7 febbraio 2014 (prorogato al 14 febbraio) vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.

Sempre entro la medesima data del 7 febbraio 2014 (prorogato al 14 febbraio) gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze (sempre tramite POLIS).

La nota 2855 ricorda, tra l'altro, i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione sia per coloro che rimangono soggetti al regime previgente la "riforma Fornero" sia per quanti sono soggetti alla "nuova normativa".

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Il termine del 7 febbraio 2014 (prorogato al 14 febbraio) deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta deve essere formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

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Si ricorda che le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato (vedi Inas-Cisl).

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.