Definitivamente sottoscritto il "CCNL AGIDAE 2010-2012"

10.12.2010 18:06
Categoria: Contratti AGIDAE

L'ipotesi di accordo concernente il rinnovo del "CCNL AGIDAE (Associazione Gestori Dipendenti Autorità Ecclesiastica) 2010-2012", siglata lo scorso 28 ottobre, è stato definitivamente sottoscritta ieri, 9 dicembre. La trattativa complessa e laboriosa - su cui ha pesato sia una perdurante congiuntura economica, sia la sempre più concreta minaccia di forti riduzioni del finanziamento pubblico, sia l'insistente minaccia ai livelli occupazionali sia un contesto politico e sindacale non certo favorevole - è giunta così a positiva conclusione.

L'unità sindacale, non sempre facile da mantenere, ha rappresentato il valore aggiunto attraverso il quale si è venuti alla definizione di un accordo che - nel complesso - si può, a ragion veduta, definire innovativo, con la postilla che forse si poteva ottenere di più sul versante normativo.

L'accordo del 22.1.2009 sui nuovi assetti contrattuali, sottoscritto da CISL, Uil e Snals ha stimolato la fase propositiva, che si è concretizzata nella piattaforma unitaria ed ha consentito di raggiungere obiettivi innovativi, sotto il profilo economico e normativo.

Il nuovo CCNL:

  • ha decorrenza triennale.
  • prevede la valorizzazione economica di produttività.
  • prevede il potenziamento della contrattazione di secondo livello regionale, con i benefici che questa può comportare.
  • Tutela maggiormente l'occupazione con il ricorso obbligatorio agli ammortizzatori sociali in caso di crisi aziendale.

E' bene ricordare, altresì, che il CCNL AGIDAE ha sempre preceduto e stimolato, per ovvie e molteplici ragioni, i rinnovi dei CCNL FISM e ANINSEI. 

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La parte normativa

Deve essere sottolineato come la tutela occupazionale abbia trovato più ampia eco all'interno dell'articolato contrattuale, così come più volte richiesto dalla CISL Scuola.

L'art. 14 affronta espressamente la materia delle "tutele del personale, ammortizzatori sociali e contratto di solidarietà", così come l'art. 38 ("trasferimento delle istituzioni scolastiche e di ramo d'azienda") consolida le procedure di informazione e obbliga i contraenti al mantenimento delle condizioni di miglior favore in atto.

La tutela occupazionale è anche la "chiave di lettura" del nuovo articolato sul "contratto a tempo determinato" che, su accordo tra le parti e nel rispetto della vigente normativa (proroga assistita), può essere esteso, oltre i 36 mesi, di ulteriori 24 mesi (la norma riguarda, nello specifico, il personale docente non abilitato).

Sulla delicata questione del secondo livello di contrattazione, le parti hanno mantenuto, su delega regionale, la facoltà di operare con accordi di Istituto, data la specificità del settore educativo e scolastico.

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La parte economica

Come da tradizione la parte economica rappresenta il principale terreno di scontro di ogni confronto.

In questo rinnovo, fermo restando gli indici dei prezzi al consumo armonizzati per l'Italia in ambito europeo, le Organizzazioni Sindacali hanno elaborato una richiesta basata sulla massa monetaria distribuita sugli anni 2010, 2011 e 2012.

In buona sostanza, se gli indici dei prezzi (con decorrenza 1° gennaio 2010, 2011 e 2012) determinano una massa monetaria ben definita, quest'ultima - distribuita sui tre anni con decorrenze diverse - consente di giungere a settembre 2012 ad un aumento tabellare più significativo.

L'aumento a regime, preso a riferimento il 5° livello, è di EUR 126,00, in linea - forse di poco superiore - ai rinnovi contrattuali già sottoscritti.

L'articolo "progressione orizzontale di carriera", già presente nel CCNL AGIDAE 2006-2009 (art. 36) ed in alcuni dei recenti testi contrattuali, è stato reso operativo.

Per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato è previsto, una tantum, un "incentivo economico di produttività (premio annuale di professionalità da un minimo di EUR 150,00 ad un massimo di EUR 220, 00)",  che si raggiunge al conseguimento di un punteggio su indici definiti a livello nazionale.

Il dipendente che per tre anni consecutivi avrà ottenuto il "premio di produttività" avrà consolidato in busta paga (e per 13 mensilità) il 70% della media triennale dell'importo annuo, come "elemento aggiuntivo personale".

Gli indici riguardano sia la "presenza effettiva sul lavoro, il rispetto degli standards di qualità per gli istituti certificati, la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'istituto o liberamente scelti dal dipendente, la partecipazione con gli alunni a concorsi, a gare e ad altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici e privati".

Prima della firma, le parti hanno ridefinito l'art. 34 in particolare le modalità applicative dei criteri di maturazione del punteggio.

Attraverso la progressione economica orizzontale, il CCNL ha reso più stabili i già forti legami tra il "fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori" (FONDER), l'"organismo di certificazione di qualità" (AGIQUALITAS) e gli istituti, in una logica di sistema integrato.

L'"Elemento di Garanzia Retributiva" (EGR), previsto dall'Accordo interconfederale del 22 gennaio 2009,  infine, sarà corrisposto, una tantum, a tutto il personale in carenza di contrattazione regionale. L'importo varia da un minimo di EUR 110,00 ad un massimo di EUR 150, 00.

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Conclusioni

Il CCNL AGIDAE riguarda circa 45.000 lavoratori dipendenti, in attività presso le istituzioni educative e scolastiche cattoliche di ogni ordine e grado.

Il Contratto in questione è applicato anche dalle Università e dagli istituti parauniversitari cattolici, per i quali le Organizzazioni Sindacali sono in procinto di chiedere l'apertura di uno specifico "tavolo di confronto".

La crisi economica ha pesato molto sulle scelte operate, così come il fenomeno dei trasferimenti d'azienda che, in questi ultimi anni, ha minato la presenza AGIDAE in alcune realtà territoriali (con in più l'anomala "concorrenza" da parte della cooperative sociali, sempre più presenti in questo settore).

Il rinnovo del CCNL AGIDAE conferma, così come già avvenuto in tutti i recenti rinnovi dei CCNL, la validità dei nuovi assetti contrattuali, definiti con l'Accordo interconfederale del 22 gennaio 2009.