Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia: indicazioni operative

25.03.2010 17:49
Categoria: Assenze e permessi, Personale ATA, Personale docente, Personale precario

Il Dipartimento della Funzione Pubblica - con la circolare n. 1 del 19.3.2010 (prot. n. 74) - ha dato avvio a quanto disposto dall'art. 69 del Dlgs 150/09 (di introduzione dell'art. 55-septies del Dlgs 165/01), relativamente alle procedure per  la trasmissione telematica all'INPS e ai datori di lavoro dei certificati di malattia.

La nuova norma prevede che, in caso di assenza per malattia del dipendente pubblico,  la certificazione medica - rilasciata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - deve essere inviata per via telematica all'INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, così come già avviene per il settore privato.

Successivamente l'INPS - sempre per via telematica e con modalità di predisposizione per l'invio dei dati effettuate dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) - avrà cura di trasmettere, all'ufficio di appartenenza (istituzione scolastica per il nostro Comparto) del lavoratore, il certificato di malattia telematico che sarà redatto obbligatoriamente secondo lo specifico modello allegato al decreto del Ministero della Salute del 26.2.2010 (di cui fa parte integrante anche un peculiare "disciplinare tecnico"), decreto emanato di concerto sia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia con il MEF e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010.

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Soggetti tenuti alla trasmissione telematica

Il medico dipendente del SSN (o il medico in regime di convenzione con il SSN) è tenuto ad effettuare la trasmissione del certificato di malattia telematico all'INPS.

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Sistema di trasmissione dei certificati di malattia

Tramite il SAC i medici potranno

  • effettuare le operazioni di predisposizione, trasmissione, annullamento o rettifica dei certificati già inviati all'INPS;
  • inviare al lavoratore, copia della certificazione in formato pdf alla casella di posta elettronica indicata dallo stesso, nonché inviare un SMS contenente i dati essenziali della certificazione di malattia.

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Oneri e vantaggi del lavoratore

Il lavoratore avrà l'obbligo

  • di fornire al medico curante o alla struttura convenzionata sia la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale sia i dati dell'amministrazione pubblica di appartenenza sia l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato qualora sia diverso da quello di residenza in precedenza comunicato al datore di lavoro;
  • di richiedere copia cartacea del certificato o l'invio copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica. Nel caso in cui il medico fosse impossibilitato a fornire copia del certificato, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

Il lavoratore non sarà più obbligato ad inviare a proprio carico, all'amministrazione di appartenenza entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, le attestazioni di malattia con le modalità finora previste (raccomandata a/r, etc.); esso dovrà semplicemente comunicare, in maniera del tutto informale, la propria assenza per malattia.

L'INPS metterà a disposizione, sul proprio sito, una funzione attraverso la quale,  il lavoratore potrà visualizzare il relativo attestato, dando l'indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato rilasciato.

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Trasmissione dell'attestato di malattia all'amministrazione di appartenenza del lavoratore

Una volta  ricevuto il certificato, l'INPS lo invierà immediatamente per via telematica al datore di lavoro.

Entro 20 giorni dalla data della circolare della Funzione Pubblica, l'INPS metterà a disposizione dei datori di lavoro due funzioni per:

  • l'accesso diretto, attraverso le proprie credenziali rese disponibili dall'INPS;
  • l'accesso alla posta elettronica certificata, indicata del datore di lavoro.

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E' riconosciuto un periodo transitorio di tre mesi decorrenti dal 19 marzo (pubblicazione del suindicato Decreto Interministeriale 26.2.2010) per il completamento delle fasi di applicabilità della norma da parte dei medici, che nel frattempo potranno ancora procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità ancora in vigore.

Terminato detto periodo transitorio, la trasmissione delle certificazioni dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

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Di seguito, le disposizioni previste dall'art. 69 del Dlgs 150/09 (ovvero dall'art. 55-septies del Dlgs 165/01).

««Controlli sulle assenze.

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»».