Personale docente ed ATA: proroghe di contratti a tempo determinato. Indicazioni ministeriali

12.06.2009 17:39
Categoria: Personale ATA, Personale docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato, Trattamento economico

La CISL Scuola è intervenuta presso il MIUR - in questo periodo, come da vari anni - per l'emanazione, in tempo utile, delle necessarie indicazioni circa le proroghe  delle supplenze al personale ATA e docente. Con la nota prot. n. 8556 del 10.6.2009 l'Amministrazione detta specifici chiarimenti in vista della conclusione del corrente anno scolastico.

Personale ATA

La nota 8556 richiama il "Regolamento sul conferimento delle supplenze" (precisamente:  l'art. 1, comma 7, per le supplenze conferite dagli Uffici Scolastici Provinciali; l'art. 6, comma 4, per le supplenze conferite dal Dirigente Scolastico) sia per la proroga delle supplenze sia per le attività relative allo svolgimento degli Esami di Stato sia per quelle situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi.

Riguardo queste ultime, l'Amministrazione evidenzia alcune esigenze che ricorrono con maggiore frequenza nel periodo successivo al termine dell'attività didattica quali: a) gli adempimenti connessi alla compilazione delle graduatorie di istituto; b) le attività di recupero debiti e le connesse necessità organizzative che possano coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto; c) le altre attività concernenti l'organizzazione della vita scolastica.

I Dirigenti Scolastici dovranno presentare al proprio Ufficio Scolastico Regionale (per il tramite del competente USP) motivata richiesta di concessione di autorizzazione. In caso di accoglienza di tali istanze gli oneri saranno posti a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Stessa procedura per le supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici: in questo caso, però, gli oneri della proroga (ad esclusione dei congedi obbligatori per maternità) ricadranno sul bilancio delle istituzioni scolastiche.

Personale docente

La nota 8556 richiama l'art. 37 del vigente CCNL ("Rientro del titolare dopo il 30 aprile"), puntualizzando le situazioni nelle quali ai supplenti in servizio fino al termine delle lezioni debba essere prorogato il contratto per la partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali o agli esami di scuola secondaria di I grado (per la partecipazione dei supplenti agli Esami di Stato il chiarimento ministeriale rimanda alla nota prot. n. 14187 dell'11.7.2007).

Per le operazioni suppletive di scrutinio - a seguito di partecipazione ai corsi di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di II grado ove si faccia ricorso a supplenti temporanei - le scuole predisporranno, per mezzo di successive istruzioni, un apposito contratto di supplenza per il periodo che va dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi (per un numero di ore pari o all'ultimo contratto conseguito dal supplente nella scuola medesima o a quelle dell'insegnante per cui opera la sostituzione).