Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: cosa cambia con la Finanziaria 2008

04.02.2008 18:42
Categoria: Assenze e permessi, Personale ATA, Personale docente

Art. 2, commi 452-456, legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del Decreto Legislativo 151/01 (T.U. della maternità/paternità).

L'INPS detta le prime disposizioni in materia attraverso la circolare n. 16 del 4.2.2008.

Sommario della circolare:

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del Decreto Legislativo 151/01 spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero. Nell'ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento.

2. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.

3. Il congedo parentale di cui al Capo V del Decreto Legislativo 151/01 può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.