Supplenze e maternità: indicazioni operative alle scuole per il pagamento. Ulteriori chiarimenti ministeriali

20.12.2007 15:20
Categoria: Contabilità - Risorse, Personale ATA, Personale docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato, Trattamento economico

Il MPI, seppur con ritardo, fornisce - attraverso la nota prot. n. 24056 del 19.12.2007 - ulteriori chiarimenti riguardo le disposizioni impartite con la precedente nota 1977/07. In particolare: 1) per la comunicazione del prestato servizio delle supplenze "per maternità"; 2) per tutte le tipologie contrattuali ex art. 40, legge 449/97.

La nota si è resa necessaria stante le numerose problematiche e  segnalazioni che hanno interessato tutta la delicata applicazione delle disposizioni circa il pagamento dei suddetti servizi.

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  • contratti ex art. 40 del personale che ha effettuato supplenza annuale nell'a.s. 2006/07: l'amministrazione ha convenuto con il MEF  che non è necessario produrre il prestato servizio;
  • contratti ex art. 40 del personale non beneficiario di contratto nell'a.s. 2006/07 e contratti di supplenza per maternità: l'amministrazione chiarisce che il prestato servizio è automaticamente generato dal SIDI il giorno 5 di ogni mese e che entro la stessa data  è indispensabile comunicare l'eventuale  cessazione dal servizio. Ciò al fine sia di permettere la predisposizione o l'interruzione tempestiva del pagamento sia di evitare indebiti pagamenti che innesterebbero aggravio di competenze all'Amministrazione.

Nella nota 24056, infine, si ribadisce che tutti i contratti devono essere inviati per via telematica ad eccezione di quelli:

  • relativi agli insegnanti di religione;
  • relativi al personale ATA supplente su posti relativi a più profili;
  • relativi al personale che effettua supplenze in più ordini di scuola o in più province;
  • "scartati" dal sistema (perchè individuati sul SIDI tramite la funzione "Interrogare stato di avanzamento flussi MEF-SPT").