ATA/ITP ex Enti Locali. Comunicato unitario di Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola

20.04.2007 14:32
Categoria: Comunicati Stampa, Personale ATA

Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola confermano la richiesta di abrogazione del comma 218 della "Finanziaria 2006" e la prosecuzione delle iniziative giudiziarie.

Nei giorni scorsi, alla Camera, l'On. Burgio ha rivolto un'interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione in merito alla questione del riconoscimento - ex art. 8, legge 124/99 - dell'anzianità maturata dal "personale ATA ex Enti Locali" ed alla grave ingiustizia discriminazione determinata, per effetto anche di una norma introdotta dalla "Finanziaria 2006"; tale norma, difatti, vorrebbe vanificare il diritto al riconoscimento, anche ai fini economici, dell'intera anzianità maturata dal "personale ATA ex Enti Locali" nell'Amministrazione di provenienza.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, rispondendo all'interrogazione, ha affermato: "Ne è derivato un diffuso contenzioso che in alcuni casi, si è concluso con la soccombenza dell'Amministrazione. Ad ogni modo, vi sono anche casi di giudici che hanno espresso un diverso giudizio, condividendo le tesi dell'Amministrazione, in virtù della natura contrattuale dell'accordo del 20.7.2000, della valenza quale fonte normativa di tale accordo...". Tale situazione si è verificata anche successivamente all'approvazione del comma 218 della "Finanziaria 2006".

Occorre precisare a tale proposito, che tale difformità della giurisprudenza riguardava i vari giudizi di merito, difformità, invece, risolta dalla Corte Suprema di Cassazione con una giurisprudenza costante ed univoca di tutti i collegi della Sezione Lavoro che hanno affermato con articolate argomentazioni la natura non contrattuale dell'accordo del 20.7.2000 ed il diritto del "personale ATA ex Enti Locali" ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, ai sensi del citato art. 8, legge 124/99, dell'intera anzianità maturata presso l'Ente di provenienza.

La Corte Suprema di Cassazione ha per compito istituzionale quello di stabilire principi interpretativi univoci quando la giurisprudenza di merito è contraddittoria; peraltro, quando il contrasto riguarda l'interpretazione di un contratto (o di un accordo ritenuto contratto) - in tale ipotesi ex art. 64, decreto legislativo 165/01 - è proprio la Corte di Cassazione che ha la responsabilità e il compito di derimere l'eventuale contrasto giurisprudenziale.

L'interpretazione corretta dell'art. 8, legge 124/99 e del successivo accordo del 20.7.2000, quindi, non è in alcun modo dubbia; "personale ATA ex Enti Locali" aveva ed ha diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'Ente di provenienza.

L'accordo del 20.7.2000 - il cosiddetto "contratto di allineamento" - aveva operato il primo inquadramento come suo compito specifico; l'inquadramento ed il riconoscimento delle anzianità maturate nell'Ente di provenienza, opera sulla base della normativa vigente.

Lo Stato di diritto, dovrebbe garantire il rispetto della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il Governo precedente ha ritenuto opportuno inserire nella "Finanziaria 2006" una norma tesa al contenimento della spesa, vanificando la giurisprudenza della Suprema Corte.

Il comma 128 dell'art. 1 della "Finanziaria 2006", infatti, non è stato previsto per dirimere un contrasto interpretativo; con tale norma si è semplicemente usato, impropriamente, lo strumento della "norma interpretativa" per vanificare un diritto affermato dall'art. 8, legge 124/99 e, come tale, riconosciuto dalla costante ed univoca giurisprudenza della Cassazione.

Ci auguriamo che il Ministro della Pubblica Istruzione voglia impegnarsi - come più volte richiesto da Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola - per dare seguito all'o.d.g. approvato dal Senato in sede di discussione della "Finanziaria 2006" e riportare la normativa alla situazione prevista della legge 124, riconoscendone il relativo diritto.

Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, nel sottolineare ciò, ribadiscono la richiesta già fatta al Governo per la quale hanno promosso la petizione e la raccolta di firme tra il personale ex dipendente degli Enti locali ATA/ITP: l'abrogazione del comma 218 dell'art. 1 della "Finanziaria 2006".

Roma, 20 aprile 2006