Permessi 2013 per diritto allo studio (150 ore). Domande entro il 15 novembre

05.11.2012 15:00
Categoria: Assenze e permessi, Personale ATA, Personale docente, Personale precario, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria

Giovedì 15 novembre 2012 è - di norma - il termine ultimo di presentazione delle domande per la fruizione, nell'anno solare 2013, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (cosiddette "150 ore").

Dal "link" è rinvenibile ---> fac-simile di modello di domanda da indirizzare agli Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP) tramite la propria scuola di servizio (con l'avvertenza che alcuni uffici periferici dell'Amministrazione hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli o hanno indicato altre date di scadenza per l'inoltro delle domande).

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Normativa di riferimento

  • CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a).
  • Contratto integrativo regionale.

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Destinatari

Tutte le categorie di personale:

  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale).

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Modalità delle assenze

  • I permessi straordinari retribuiti - in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi - sono calcolati ad anno solare.
  • La concessione - sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva - è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea).
  • I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.

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Presentazione delle domande

  • La domanda (redatta su apposito modello, talvolta fornito dagli Uffici Scolastici Provinciali) deve essere presentata a questi ultimi, tramite la scuola di titolarità, entro il termine fissato dalla contrattazione regionale (normalmente il 15 novembre).
  • Entro il 15 dicembre il dirigente scolastico emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell'elenco provinciale degli aventi diritto.
  • Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di priorità: 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente; 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno; 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari; 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto; 6) anzianità di servizio; 7) età.
  • A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi.
  • Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.
  • La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).

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Documentazione

  • Idonea certificazione sia dell'iscrizione ai corsi sia degli esami finali sostenuti.