Assegnazione della sede ai neo dirigenti, rispettare le regole condivise nel Confronto fra Amministrazione e Sindacati

12.08.2019 19:38
Categoria: Comunicati Stampa, Concorsi, Dirigenti scolastici

Il tormentato Concorso nazionale per dirigenti scolastici continua a riservare sorprese. Dopo le note vicende sulle quali si pronuncerà il Consiglio di Stato e la correzione (solo parziale) degli errori nella graduatoria di merito, ora è la volta dell’assegnazione della sede di servizio e dell’incarico.
Infatti, effettuato l’abbinamento alla Regione di destinazione, i vincitori di concorso sono ora costretti a confrontarsi con modalità del tutto difformi nei diversi territori, per l’assegnazione della sede di servizio e il conferimento del primo incarico. Per alcuni infatti sarà determinante la posizione in graduatoria, per altri il curriculum vitae, alcuni potranno esprimere preferenze su tutte le sedi, altri per province.
Una situazione così caotica è del tutto inaspettata soprattutto perché il CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca ha previsto all’art. 7 che il Confronto sui criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali si svolga a livello nazionale, con ciò evidenziando che tali criteri non possono che essere omogenei sul territorio della Repubblica. E questo principio appare ulteriormente rafforzato dalla dimensione nazionale del Concorso.
Il Confronto nazionale si è effettivamente svolto nei giorni scorsi e l’Amministrazione ha preso posizione nella sintesi che ne è derivata. Il Miur ha affermato testualmente che “nel caso di primo incarico, se certamente non puo? farsi riferimento ai risultati pregressi, deve tenersi conto della posizione occupata dal candidato nella graduatoria di merito e delle preferenze - che si raccomanda di far esprimere su un numero ampio di sedi - al fine di evitare, per quanto possibile, assegnazioni d’ufficio”.
Dunque, così come richiesto da quasi tutte le organizzazioni sindacali (e sottolineiamo il quasi), anche l’Amministrazione ha condiviso che nel conferimento del primo incarico è necessario fare riferimento esclusivo alla graduatoria, anche perché la posizione di merito in graduatoria deriva non solo dal punteggio delle prove, ma pure dalla valutazione del curricolo professionale e dei titoli che pertanto sono stati già oggetto di apprezzamento.
Il MIUR inoltre ha invitato i direttori regionali a far esprimere preferenze ai vincitori di concorso su un numero ampio di sedi.
Nella realtà dei fatti però, alla luce delle prime indicazioni che gli Uffici Scolastici regionali stanno fornendo, sembra quasi che il Confronto non vi sia stato: i direttori generali regionali non tengono conto delle previsioni contrattuali confermate dall’Amministrazione con la convocazione del Confronto, né di quanto indicato dall’Amministrazione stessa, determinando così una situazione confusa e differenziata sul territorio nazionale, in una condizione di vera e propria anarchia.
In Lombardia, ad esempio, i vincitori di concorso potranno esprimere 20 sedi e le province lombarde in ordine di preferenza. L’indicazione delle sedi non assume carattere vincolante in quanto nel conferimento è fatta salva la discrezionalità dell’Amministrazione.
In Toscana invece si chiede ai vincitori di indicare solo 5 preferenze e per di più non graduate, mentre l’assegnazione avverrà non solo considerando la posizione in graduatoria, ma anche valutando le esperienze desumibili dal curriculum vitae, che evidentemente non può essere relativo ad esperienze dirigenziali.
Una posizione sorprendente, se confrontata con quanto previsto dall’USR Lazio, ove le preferenze espresse dai vincitori di concorso per le singole sedi potranno essere oltre 100.
Nella Regione Marche incontriamo una soluzione ancora differente, come emersa dall’informativa fornita alle OO.SS.: solo la provincia verrà assegnata secondo l’ordine di precedenza in graduatoria, mentre la sede scolastica sarà attribuita sulla base delle esperienze pregresse, titolo di studio e istituto di provenienza. L’indicazione dell’istituto di provenienza appare singolare, considerando che la funzione dirigenziale alla quale il concorso abilita non prevede distinzioni tra dirigenti di scuola primaria o secondaria, dopo l’abrogazione della distinzione in settori formativi (Dpr 140/2008).
Tra l’altro non bisogna dimenticare che i neo-dirigenti saranno comunque sottoposti a periodo di prova e il direttore dovrà verificare formalmente la loro idoneità a svolgere la funzione.
In Emilia-Romagna le sedi da indicare sono 10, però ubicate in almeno tre diverse province della regione. Nell’assegnazione verrà valutata l’esperienza nell’attività non dirigenziale ma di insegnamento, in relazione ai documenti di programmazione delle scuole, anche qui riproponendo l’impostazione relativa agli abrogati settori formativi. Addirittura, i vincitori titolari delle tutele previste dalla legge 104/92, avranno la precedenza non nell’assegnazione della sede (come esplicitamente scritto nel bando del concorso) ma, a quanto pare, nell’area territoriale.
La CISL Scuola ha sempre sostenuto che, a differenza di quanto avviene in caso di mutamento d’incarico, nell’assegnazione della sede ai vincitori di concorso debba farsi riferimento esclusivamente all’ordine di merito della graduatoria concorsuale, unico elemento professionale disponibile per valutare l’idoneità allo svolgimento della funzione dirigenziale.
L’esito del Confronto e la sintesi che ne è derivata hanno confermato questa impostazione anche da parte dell’Amministrazione.
Non si comprende allora perché si stia verificando l’attuale situazione caotica, profondamente differenziata, affatto coerente con le previsioni del CCNL e dello stesso bando di concorso. Nel chiedere al MIUR di intervenire per coordinare l’azione dei direttori regionali, non si esclude la possibilità di ricorrere ad azioni giurisdizionali per il rispetto delle previsioni contrattuali e i diritti di chi ha superato con merito una complessa, impegnativa e difficile procedura concorsuale.

Roma, 12 agosto 2019

SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA

In allegato una scheda che ricostruisce i diversi passaggi normativi e contrattuali in materia di assegnazione della sede di servizio ai neo dirigenti scolastici.